Art. 6 
 
 
                 Procedura di locazione dei terreni 
 
  1. In caso di mancata aggiudicazione dei  terreni  ad  esito  delle
procedure di alienazione indicate nei precedenti articoli 4 e  5,  si
procede alla locazione dei terreni stessi, qualora liberi, secondo le
modalita' di cui al  precedente  art.  5,  previa  pubblicazione  del
relativo elenco sul sito internet dell'Agenzia del demanio. 
  2. Nelle procedure di locazione di  cui  al  presente  articolo  e'
riconosciuto  il  diritto  di  prelazione  ai  giovani   imprenditori
agricoli, cosi' come definiti ai sensi  del  decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 185, e dell'art. 3 del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 99. 
  3. La durata dei contratti di  locazione  non  puo'  in  ogni  caso
essere inferiore  a  15  anni  e  gli  stessi  sono  rinnovabili  non
automaticamente ma con il consenso scritto delle parti.