Art. 6 Procedura di locazione dei terreni 1. In caso di mancata aggiudicazione dei terreni ad esito delle procedure di alienazione indicate nei precedenti articoli 4 e 5, si procede alla locazione dei terreni stessi, qualora liberi, secondo le modalita' di cui al precedente art. 5, previa pubblicazione del relativo elenco sul sito internet dell'Agenzia del demanio. 2. Nelle procedure di locazione di cui al presente articolo e' riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, cosi' come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e dell'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. 3. La durata dei contratti di locazione non puo' in ogni caso essere inferiore a 15 anni e gli stessi sono rinnovabili non automaticamente ma con il consenso scritto delle parti.