Art. 2 Obiettivi 1. Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, le macchine elettriche fisse di cui all'art. 1 del presente decreto sono progettate, costruite, esercite e manutenute in modo da: a) prevenire e mitigare, per quanto possibile, le conseguenze di situazioni di guasto interno alle macchine che possono essere causa d'incendio ovvero esplosione; b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; c) limitare, in caso di incendio ovvero di esplosione, danni a persone, animali e beni; d) limitare la propagazione di un incendio all'interno dei locali, edifici contigui o aree esterne; e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino l'istallazione indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.