Art. 4 Applicazione delle disposizioni tecniche 1. Le disposizioni di cui al Titolo I ed al Titolo II della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano a tutte le installazioni di macchine elettriche fisse di nuova realizzazione e a quelle esistenti nel caso di interventi di ampliamento e modifica successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento. 2. Le installazioni di macchine elettriche fisse, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere adeguate alle disposizioni di cui al Titolo I ed al Titolo III della regola tecnica allegata al presente decreto secondo quanto indicato all'art. 6, salvo nei seguenti casi: a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita', cosi' come previsto all'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attivita' sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 3. Le installazioni di macchine elettriche fisse di nuova realizzazione, per le quali sia stato avviato l'iter autorizzativo in attuazione di normative nazionali o regionali o di enti locali alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste al Titolo I ed al Titolo III della regola tecnica allegata al presente decreto. 4. Le installazioni di macchine elettriche fisse in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, ubicate nelle centrali termoelettriche in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validita', devono essere adeguate alle prescrizioni del Titolo I ed al Titolo III della regola tecnica allegata al presente decreto, secondo le disposizioni di cui all'art. 6. 5. Per le installazioni di macchine elettriche fisse non collegate alla rete elettrica e non in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le installazioni temporanee, si applica quanto previsto al Titolo IV ed al Titolo V della regola tecnica allegata al presente decreto.