Art. 4 
 
 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
 
  1. Le disposizioni di cui al Titolo I ed al Titolo II della  regola
tecnica  allegata  al  presente  decreto  si  applicano  a  tutte  le
installazioni di macchine elettriche fisse di nuova realizzazione e a
quelle esistenti nel caso di interventi  di  ampliamento  e  modifica
successivi alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
limitatamente alle parti interessate dall'intervento. 
  2. Le installazioni di macchine elettriche fisse, in esercizio alla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  devono  essere
adeguate alle disposizioni di cui al Titolo I ed al Titolo III  della
regola tecnica allegata al presente decreto secondo  quanto  indicato
all'art. 6, salvo nei seguenti casi: 
    a) siano in possesso di atti  abilitativi  riguardanti  anche  la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati  dalle
competenti  autorita',  cosi'   come   previsto   all'art.   38   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per
il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98; 
    b)  siano  stati  pianificati,  o  siano  in  corso,  lavori   di
realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attivita' sulla
base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale  dei
vigili del fuoco ai sensi dell' art. 3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  3.  Le  installazioni  di  macchine  elettriche  fisse   di   nuova
realizzazione, per le quali sia stato avviato l'iter autorizzativo in
attuazione di normative nazionali o regionali o di enti  locali  alla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  si  applicano  le
disposizioni previste al Titolo I  ed  al  Titolo  III  della  regola
tecnica allegata al presente decreto. 
  4. Le installazioni di macchine elettriche fisse in esercizio  alla
data dell'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  ubicate  nelle
centrali termoelettriche in possesso di  Certificato  di  Prevenzione
Incendi  in  corso  di  validita',  devono   essere   adeguate   alle
prescrizioni del Titolo I ed  al  Titolo  III  della  regola  tecnica
allegata al presente decreto, secondo le disposizioni di cui all'art.
6. 
  5. Per le installazioni di macchine elettriche fisse non  collegate
alla rete elettrica e non in esercizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto e per le installazioni  temporanee,  si  applica
quanto previsto al Titolo IV ed al  Titolo  V  della  regola  tecnica
allegata al presente decreto.