Art. 6 
 
 
                 Disposizioni complementari e finali 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti  nella  vigente  legislazione
tecnica  in  materia  di  sicurezza  e  di  prevenzione  incendi,  le
installazioni di macchine elettriche fisse  esistenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto di cui all'art. 4, commi  2  e
4, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza  antincendio  ivi
previsti, entro i seguenti termini: 
    a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151  e  successive
modificazioni, per i seguenti punti della regola tecnica allegata  al
presente decreto: 
      Titolo I, Capo II, punti 7, 8, 9; 
      Titolo I, Capo II punto 10, limitatamente alla installazioni di
tipo BE e CE e punto 11; 
      Titolo III, punto 3; 
      Titolo III, Capo I, punto 1; 
      Titolo III, Capo V, punto 2; 
    b) entro  quattro  anni  dal  termine  previsto  alla  precedente
lettera a), per i seguenti punti della  regola  tecnica  allegata  al
presente decreto: 
      Titolo III, Capo I, punto 2; 
      Titolo III, Capo II, punto 1, punto 3, limitatamente  al  primo
capoverso,  punto  4,  limitatamente  ai  sistemi   di   ventilazione
naturale, punto 5; 
      Titolo III, Capo  III,  punto  2,  punto  3,  limitatamente  ai
sistemi di ventilazione naturale, punto 4; 
      Titolo III, Capo IV, punto 2, punto 3, punto  4,  limitatamente
ai sistemi di ventilazione naturale, punto 5; 
      c) entro sei anni dal termine previsto alla precedente  lettera
a) per i restanti punti dei Titoli  I  e  III  della  regola  tecnica
allegata al presente decreto; 
    d) per gli accessi e le comunicazioni del locale di installazione
delle macchine elettriche fisse esistenti, di cui al presente  comma,
nei casi in cui e' richiesto il filtro a prova di fumo, e' consentita
la separazione con  elementi  e  serramenti  con  caratteristiche  di
resistenza al fuoco  EI  60/90.  Resta  ferma  la  realizzazione  del
previsto filtro a prova di fumo entro i termini previsti alla lettera
c). 
  2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151,  deve  indicare  le  opere  di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b),  c)
e d) del comma 1. 
  3. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a), b), c)  e
d) del comma 1 e, comunque,  alla  scadenza  dei  rispettivi  termini
previsti dovra' essere  presentata  la  segnalazione  certificata  di
inizio attivita' ai sensi decreto del Presidente della Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151. 
  4. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 luglio 2014 
 
                                                  Il Ministro: Alfano