Art. 2 
 
 
Applicabilita' del  regime  "de  minimis"  per  start-up,  incubatori
certificati e comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012  e
         disposizioni in materia di documentazione antimafia 
 
  1. Alle imprese start-up innovative e agli incubatori  certificati,
di cui all'articolo 25 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
nonche' alle imprese aventi sede o unita' locali  nei  territori  dei
comuni interessati dagli eventi sismici del  20  e  29  maggio  2012,
identificati dall'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, il credito d'imposta di  cui  al  presente  decreto  e'
concesso nei limiti  previsti  dai  regolamenti  dell'Unione  europea
relativi agli aiuti di  Stato  d'importanza  minore  ("de  minimis"),
indicati al comma 2. 
  2. Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013,
n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e n. 717/2014 del 27  giugno  2014,
l'importo a titolo di  "de  minimis"  che  un'impresa  puo'  ricevere
nell'arco di tre esercizi finanziari non puo' essere superiore a: 
  a) euro100.000,00 nel settore del trasporto di merci su strada  per
conto terzi; 
  b) euro 15.000,00 nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli; 
  c) euro 30.000,00 nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  d) euro 200.000,00 nei restanti settori di attivita'. 
  3. I soggetti di cui al comma 1  possono  beneficiare  del  credito
d'imposta, nei limiti indicati al comma 2, tenuto conto di  eventuali
ulteriori  agevolazioni  gia'  ottenute  a  titolo  di  "de  minimis"
nell'esercizio  finanziario  in  corso  alla  data  di  presentazione
dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti da parte  dell'
"impresa unica", definita dalla vigente normativa dell'Unione europea
come l'insieme delle imprese fra le quali  esiste  almeno  una  delle
relazioni seguenti: 
  a) un'impresa detiene la maggioranza  dei  diritti  di  voto  degli
azionisti o soci di un'altra impresa; 
  b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare  la  maggioranza
dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza
di un'altra impresa; 
  c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su
un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con  quest'ultima
oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima; 
  d) un'impresa azionista o socia di un'altra  impresa  controlla  da
sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri  azionisti  o  soci
dell'altra  impresa,  la  maggioranza  dei  diritti  di  voto   degli
azionisti o soci di quest'ultima. 
  4. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al
comma 3, lettere da a) a d), per il  tramite  di  una  o  piu'  altre
imprese sono anch'esse considerate "impresa unica". 
  5. Le  imprese  diverse  da  quelle  di  cui  al  comma  1  possono
beneficiare  del  credito  d'imposta  con  i  soli  limiti  stabiliti
dall'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dall'articolo
2, comma 5, del decreto  interministeriale  23  ottobre  2013  citato
nelle premesse. 
  6. Con riferimento ai soggetti di cui ai commi 1 e 5 che presentano
istanza di accesso  al  credito  d'imposta  per  un  importo  pari  o
superiore a 150.000,00 euro, la piattaforma  informatica  prenota  le
relative risorse finanziarie e provvede ad  accantonarle  per  almeno
quarantacinque giorni dalla  data  della  richiesta  alla  competente
Prefettura  della  documentazione  antimafia  di   cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi quarantacinque giorni
dalla predetta richiesta, il  credito  d'imposta  e'  concesso  sotto
clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 92, comma 3,  del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011.