Art. 2 Applicabilita' del regime "de minimis" per start-up, incubatori certificati e comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e disposizioni in materia di documentazione antimafia 1. Alle imprese start-up innovative e agli incubatori certificati, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' alle imprese aventi sede o unita' locali nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il credito d'imposta di cui al presente decreto e' concesso nei limiti previsti dai regolamenti dell'Unione europea relativi agli aiuti di Stato d'importanza minore ("de minimis"), indicati al comma 2. 2. Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e n. 717/2014 del 27 giugno 2014, l'importo a titolo di "de minimis" che un'impresa puo' ricevere nell'arco di tre esercizi finanziari non puo' essere superiore a: a) euro100.000,00 nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi; b) euro 15.000,00 nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; c) euro 30.000,00 nel settore della pesca e dell'acquacoltura; d) euro 200.000,00 nei restanti settori di attivita'. 3. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare del credito d'imposta, nei limiti indicati al comma 2, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni gia' ottenute a titolo di "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti da parte dell' "impresa unica", definita dalla vigente normativa dell'Unione europea come l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. 4. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al comma 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o piu' altre imprese sono anch'esse considerate "impresa unica". 5. Le imprese diverse da quelle di cui al comma 1 possono beneficiare del credito d'imposta con i soli limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dall'articolo 2, comma 5, del decreto interministeriale 23 ottobre 2013 citato nelle premesse. 6. Con riferimento ai soggetti di cui ai commi 1 e 5 che presentano istanza di accesso al credito d'imposta per un importo pari o superiore a 150.000,00 euro, la piattaforma informatica prenota le relative risorse finanziarie e provvede ad accantonarle per almeno quarantacinque giorni dalla data della richiesta alla competente Prefettura della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi quarantacinque giorni dalla predetta richiesta, il credito d'imposta e' concesso sotto clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.