Art. 4 
 
 
                      Certificazione contabile 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'istanza e'  completata
dalla  certificazione   della   documentazione   contabile   di   cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 23 ottobre
2013. Tale certificazione e'  redatta  secondo  lo  schema  riportato
nell'allegato D  al  presente  decreto  e  firmata  digitalmente  dal
presidente  del  collegio  sindacale,  ovvero,  per  le  imprese  non
soggette a revisione contabile del  bilancio,  da  un  professionista
iscritto quale attivo nel registro dei revisori legali dei  conti  di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
  2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto interministeriale
23 ottobre 2013, il legale rappresentante delle start-up innovative e
degli  incubatori   certificati   autocertifica   la   documentazione
contabile di cui al comma 1 del presente articolo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 luglio 2014 
 
                                       Il direttore generale: Sappino