Art. 4 Certificazione contabile 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'istanza e' completata dalla certificazione della documentazione contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 23 ottobre 2013. Tale certificazione e' redatta secondo lo schema riportato nell'allegato D al presente decreto e firmata digitalmente dal presidente del collegio sindacale, ovvero, per le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio, da un professionista iscritto quale attivo nel registro dei revisori legali dei conti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto interministeriale 23 ottobre 2013, il legale rappresentante delle start-up innovative e degli incubatori certificati autocertifica la documentazione contabile di cui al comma 1 del presente articolo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2014 Il direttore generale: Sappino