Art. 2 Indirizzi all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico 1. Sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2011 recante «Determinazione degli ambiti territoriali nella distribuzione del gas naturale» e relativi aggiornamenti come pubblicati sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, l'Autorita' individua le aree geografiche ove svolgere il servizio di ultima istanza ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2. 2. Le aree geografiche di cui al comma 1 possono essere aggregate in macroaree qualora cio' risulti necessario per garantire la sicurezza e/o l'economicita' del servizio di ultima istanza.