Art. 4 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La procedura di cui all'art. 3, comma 1, lettera  c)  si  dovra'
concludere in tempo utile affinche'  la  fornitura  di  gas  naturale
nell'ambito del servizio di ultima istanza sia  operativa  a  partire
dal 1° ottobre 2014. 
  2.  Il  presente  decreto  e'  comunicato  all'Autorita'  per   gli
adempimenti di competenza, viene pubblicato  sul  sito  internet  del
Ministero dello sviluppo economico  ed  entra  in  vigore  il  giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 luglio 2014 
 
                                                   Il Ministro: Guidi