Art. 4 Disposizioni finali 1. La procedura di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) si dovra' concludere in tempo utile affinche' la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza sia operativa a partire dal 1° ottobre 2014. 2. Il presente decreto e' comunicato all'Autorita' per gli adempimenti di competenza, viene pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2014 Il Ministro: Guidi