IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, concernente l'igiene dei prodotti alimentari; Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 29 aprile 2010 relativo a «Linee guida applicative del Reg. n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari»; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 2073/2005, relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari; Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1580/2007; Visto il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari; Vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; Vista la legge 13 maggio 2011, n. 77 recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione della direttiva n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 34/96/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, recante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visto il decreto del Ministero della salute del 18 aprile 2007, n. 76, Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore»; Considerato che l'art. 4 della citata legge n. 77/2011, stabilisce che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, nonche' i requisiti qualitativi minimi, e le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni, a tutela del consumatore; Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE e della direttiva 2000/13/CE con nota 13 dicembre 2012; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012 sulla proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico; Vista la comunicazione TRIS (2013) 02342, pervenuta per il tramite del Ministero dello sviluppo economico con nota 12 settembre 2013, prot. 0148148, con la quale la Commissione europea ha comunicato che il dispositivo normativo deve prevedere che tutti i prodotti interessati devono essere sottoposti a operazioni di mondatura o di taglio e che le disposizioni concernenti l'obbligo di indicare il Paese di origine dei prodotti e le relative modalita' di etichettatura sono in contrasto con la Direttiva 2000/13/CE; Vista la nota 17 ottobre 2013, n. 6237 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico la versione del provvedimento conformato alle indicazioni della Commissione europea, con la richiesta dei pareri di competenza; Viste le note 4 novembre 2013 del Ministero dello sviluppo economico e 5 novembre 2013, n. 45033, del Ministero della salute, con le quali i predetti Ministri hanno fornito riscontro positivo alla richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Vista la comunicazione TRIS (2013) 03419, pervenuta per il tramite del Ministero dello sviluppo economico con nota 7 gennaio 2014, prot. 00992, con la quale la Commissione europea ha chiesto che il provvedimento chiarisca meglio che tutti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma sono sottoposti a operazioni di mondatura o taglio; Vista la nota 19 marzo 2014, n. 6237 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione europea, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, lo schema di provvedimento contenente l'integrazione idonea a chiarire che tutti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma sono sottoposti a operazioni di mondatura o taglio; Vista la comunicazione TRIS (2014) 00958, pervenuta per il tramite del Ministero dello sviluppo economico con nota 3 aprile 2014, prot. 0054613, con la quale la Commissione europea ha considerato soddisfacente la risposta fornita dall'Italia; Ritenuto, pertanto, di procedere all'adozione del provvedimento nella versione comunicata alla Commissione europea con la nota 19 marzo 2014, n. 6237; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. In applicazione dell'art. 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, il presente decreto stabilisce: a) fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, i parametri chimico-fisici ed igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma; b) i requisiti qualitativi minimi dei prodotti ortofrutticoli destinati alla preparazione in prodotti di quarta gamma; c) le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma a tutela del consumatore. 2. Fatte salve le definizioni previste all'art. 2, i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma disciplinati dal presente decreto sono sempre sottoposti alle operazioni di mondatura o taglio.