Art. 10 
 
 
                        Mutuo riconoscimento 
 
  1. Fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria  vigente,
le disposizioni del presente decreto non  si  applicano  ai  prodotti
alimentari di quarta gamma legalmente fabbricati e/o commercializzati
in un altro Stato membro dell'Unione europea o  in  Turchia,  ne'  ai
prodotti  legalmente  fabbricati  in  uno  Stato   dell'EFTA,   parte
contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purche'
garantiscano  un  livello  equivalente  di  protezione  dei   diversi
interessi pubblici coinvolti.