Art. 10 Mutuo riconoscimento 1. Fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari di quarta gamma legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, ne' ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purche' garantiscano un livello equivalente di protezione dei diversi interessi pubblici coinvolti.