Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) Lavorazione: tutte le fasi del processo  di  preparazione  del
prodotto, comprendente selezione, cernita, monda o taglio,  lavaggio,
asciugatura, e di confezionamento in buste o in vaschette  sigillate,
con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva; 
    b) Distribuzione: tutte le  fasi  della  commercializzazione  del
prodotto di quarta gamma, dalla immissione in commercio alla  vendita
della singola unita', ivi comprese in  particolare  le  attivita'  di
carico,  scarico,  deposito  ed  esposizione  per   la   vendita   al
consumatore finale. 
  2. Ai fini del presente decreto si applicano altresi' le pertinenti
definizioni previste dal regolamento (CE) n. 178/2002, le definizioni
previste dal regolamento (CE) n. 852/2004 e le  definizioni  previste
dal regolamento (CE) n.  882/2004,  nonche'  la  definizione  di  cui
all'art. 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2073/2005.