Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Lavorazione: tutte le fasi del processo di preparazione del prodotto, comprendente selezione, cernita, monda o taglio, lavaggio, asciugatura, e di confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva; b) Distribuzione: tutte le fasi della commercializzazione del prodotto di quarta gamma, dalla immissione in commercio alla vendita della singola unita', ivi comprese in particolare le attivita' di carico, scarico, deposito ed esposizione per la vendita al consumatore finale. 2. Ai fini del presente decreto si applicano altresi' le pertinenti definizioni previste dal regolamento (CE) n. 178/2002, le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 852/2004 e le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 882/2004, nonche' la definizione di cui all'art. 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2073/2005.