Art. 3 
 
 
             Requisiti degli stabilimenti di lavorazione 
 
  1. Gli stabilimenti di lavorazione dei prodotti  ortofrutticoli  di
quarta gamma devono essere  registrati  e  rispondenti  ai  requisiti
previsti dall'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, nonche' a
quelli indicati all'allegato 1 del presente decreto.