Art. 5 Controlli ufficiali di tipo sanitario 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004, le autorita' competenti per i controlli sanitari tengono conto dei programmi e delle procedure per la sicurezza degli alimenti basati sui principi del sistema HACCP adottati dall'operatore del settore alimentare, in conformita' di quanto indicato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 852/2004.