Art. 9 
 
 
                             Imballaggi 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  Regolamento   (CE)   n.
1935/2004, dai decreti ministeriali 21 marzo 1973 e 18  aprile  2007,
n. 76, gli imballaggi dei prodotti  ortofrutticoli  di  quarta  gamma
devono essere conformi al decreto legislativo n.  152  del  3  aprile
2006 e devono  consentire  il  mantenimento  della  freschezza  e  la
protezione dei prodotti da contaminanti esterni. 
  2. Per gli imballaggi primari dei prodotti ortofrutticoli di quarta
gamma,  dovranno  essere  utilizzati  esclusivamente   materiali   di
tipologia e grammatura idonee a  consentire  lo  smaltimento  tramite
raccolta differenziata e riciclo.