IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  istitutiva  dell'Istituto  per   la
vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP); 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il  1°  gennaio
2006, e, in particolare, l'art. 109,  concernente  l'istituzione  del
registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)
in  attuazione  della   direttiva   2002/92/CE   sull'intermediazione
assicurativa; gli articoli 336 riguardante la disciplina dell'obbligo
di pagamento annuale di un contributo di  vigilanza  da  parte  degli
intermediari  di  assicurazione  e  riassicurazione  e  354   recante
abrogazioni e norme transitorie; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  10
luglio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18  luglio
2013, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di
versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2013; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la
disciplina   dell'attivita'   di   intermediazione   assicurativa   e
riassicurativa e  del  registro  degli  intermediari  assicurativi  e
riassicurativi di cui al citato art. 109 del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012 che istituisce l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e in particolare il comma 3 che
prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali  previsti
dal capo II del titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209 (Codice delle assicurazioni private); 
  Considerato  che  occorre  provvedere,  per   l'anno   2014,   alla
determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli  intermediari
di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico, nella
misura e con le modalita' di versamento  adeguate  alle  esigenze  di
funzionamento dell'IVASS; 
  Visto il bilancio di previsione per  l'esercizio  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  13  del  17  gennaio
2014, nel quale sono stati  appostati  7.500.000,00  quale  ammontare
proposto dei contributi, calcolato sulla  base  degli  oneri  diretti
dell'unita' organizzativa preposta alla  tenuta  del  Registro  unico
degli   intermediari   (RUI),   degli   oneri   indiretti    relativi
all'attivita' ispettiva, di vigilanza e di coordinamento giuridico  e
operativo  nonche'  di  una  quota  delle  spese  generali  sostenute
dall'autorita'; 
  Vista la comunicazione del 20 maggio 2014,  con  la  quale  l'IVASS
comunica di aver individuato il fabbisogno dell'Istituto  per  l'anno
2014,  relativamente  al  contributo  di  vigilanza  a  carico  degli
intermediari di assicurazione e riassicurazione, nell'importo di euro
7.623.880,00 euro; 
  Considerata la delibera del direttorio integrato  dell'IVASS  nella
seduta del 20 maggio 2014 con la quale sono proposte le misure  degli
importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2014  a  carico  degli
intermediari di assicurazione e riassicurazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione  e
  riassicurazione per l'anno 2014 all'IVASS 
 
  1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2014 all'IVASS,  ai
sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
dagli intermediari di assicurazione  e  riassicurazione  iscritti  al
registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto  n.  209  del
2005,  e'  determinato,  per  l'anno  2014,  nella  misura  di:  euro
cinquantuno per le persone fisiche ed euro duecentottantasette per le
persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B  del  registro;  euro
venti per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro.
Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del  registro,  il
contributo di vigilanza e' determinato nella misura di euro diecimila
per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo  di  euro  e
per la societa' Poste italiane S.p.a.; euro  novemilacinquecento  per
le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a  un  miliardo
di euro; euro settemiladuecento per le Banche con raccolta  premi  da
dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro; euro seimila per
le Banche con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni  di
euro; euro duemilaquattrocento  per  le  Banche  con  raccolta  premi
inferiore a un milione di euro, per le  Societa'  di  intermediazione
mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari. 
  2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del  contributo  di
vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla  data  del
30 maggio 2014.