IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  istitutiva  dell'Istituto  per   la
vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP); 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il  1°  gennaio
2006, e, in particolare,  gli  articoli  335,  riguardante  la  nuova
disciplina dell'obbligo di pagamento  annuale  di  un  contributo  di
vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e  riassicurazione,
e 354 recante abrogazioni e norme transitorie; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
giugno 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del  4  luglio
2013, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di
versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2013; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente  la
procedura  di  accesso  all'attivita'  assicurativa  e  l'albo  delle
imprese di assicurazione di cui al titolo II del decreto  legislativo
7 settembre 2005, n. 209; 
  Visto il provvedimento dell'ISVAP n.  3025  del  30  novembre  2012
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre  2012  con
il quale e' stata determinata l'aliquota per il calcolo  degli  oneri
di gestione nella misura del 4,7  per  cento  da  dedursi  dai  premi
assicurativi   incassati   nell'esercizio   2013,   ai   fini   della
determinazione  del  contributo  di   vigilanza   sull'attivita'   di
assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012 che istituisce l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e in particolare il comma 3 che
prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali  previsti
dal capo II del titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209 (Codice delle assicurazioni private); 
  Considerato  che  occorre  provvedere   alla   determinazione   del
contributo di vigilanza  dovuto  dalle  imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione per l'anno 2014 nella misura e con  le  modalita'  di
versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS; 
  Visto il bilancio di previsione per  l'esercizio  2014,  pubblicato
nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  13  del  17
gennaio 2014 che evidenzia spese di funzionamento per il 2014, pari a
euro 64.394.099,81; 
  Vista la comunicazione del 20 maggio 2014, n. 51-14-000740, con  la
quale l'IVASS comunica che il direttorio integrato ha individuato  il
fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2014, relativamente al contributo
di  vigilanza   a   carico   delle   imprese   di   assicurazione   e
riassicurazione, nell'importo di euro 44.865.103,82, ha reso nota  la
stima   dell'ammontare   dei   premi   incassati    nell'anno    2013
rispettivamente,   dalle    imprese    che    esercitano    i    rami
dell'assicurazione diretta e l'attivita' di sola riassicurazione e ha
proposto di determinare l'aliquota del contributo  di  vigilanza  per
l'esercizio  2014,  a  carico  delle  imprese  di   assicurazione   e
riassicurazione  nazionali,  delle  rappresentanze  di   imprese   di
assicurazione  e  riassicurazione  extraeuropee,  che   operano   nel
territorio della Repubblica, nella misura unica dello 0,41 per  mille
dei premi incassati nell'esercizio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2014 all'IVASS 
 
  1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2014 all'IVASS,  ai
sensi dell'art. 335, commi da  2  a  6,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, dalle imprese di  assicurazione  nazionali  e
dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese  terzo  rispetto
all'Unione europea, che  operano  nel  territorio  della  Repubblica,
dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze  di
imprese con sede  in  un  Paese  terzo  rispetto  all'Unione  europea
operanti   nel   territorio   della   Repubblica,   che    esercitano
esclusivamente l'attivita' di  riassicurazione,  e'  stabilito  nella
misura unica dello 0,41 per mille dei premi incassati  nell'esercizio
2013 delle assicurazioni nei rami vita  e  nei  rami  danni,  di  cui
all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonche'  della
riassicurazione. 
  2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di  cui
al presente decreto, i  premi  incassati  nell'esercizio  2013  dalle
imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri
di gestione, quantificati,  in  relazione  all'aliquota  fissata  con
provvedimento dell'ISVAP del 30 novembre 2012,  n.  3025,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012 in  misura  pari
al 4,7 per cento dei predetti premi.