IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed, in particolare, l'art.
2, che attribuisce al servizio tecnico centrale del  Corpo  nazionale
dei vigili  del  fuoco  le  competenze  inerenti  all'elaborazione  e
all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione
ed interventi aeroportuali, e l'art. 3, inerente agli  aeroporti  non
compresi nella tabella A allegata alla legge; 
  Visto l'art. 4  della  legge  2  dicembre  1991,  n.  384,  recante
«Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n.  930,  recante  norme  sui
servizi antincendi negli aeroporti»; 
  Visto l'art. 51, lettera e), del  decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art.  11  della
legge  29  luglio  2003,  n.  229»  e,  in  particolare,  l'art.  26,
concernente  il  soccorso  aeroportuale  e  portuale,  e  l'art.  27,
concernente gli introiti derivanti dai servizi a pagamento, e  l'art.
35, che abroga l'art.  1  della  legge  23  dicembre  1980,  n.  930,
concernente la suddivisione in classi degli  aeroporti  ai  fini  del
servizio antincendio; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  maggio  2005,  n.  96,  recante
«Revisione della parte aeronautica del Codice  della  navigazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265»  e  successive
modificazioni  ed  in  particolare  l'art.  640  del   codice   della
navigazione che conferisce all'Ente nazionale per l'aviazione  civile
(E.N.A.C.) il recepimento della normativa emanata  dall'International
civil aviation organization (I.C.A.O.); 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  recante
«Attuazione della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel
mercato interno»; 
  Visto l'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 20 giugno  2012,  n.
79, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini,
per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'
in materia di Fondo nazionale per il  servizio  civile»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera v),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85 e successive  disposizioni  di
cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile  1981,  recante
«Abilitazione  all'espletamento   del   servizio   antincendi   negli
aeroporti non  compresi  nella  tabella  A  allegata  alla  legge  23
dicembre 1980, n. 930, e per le dotazioni minime a  disposizione  del
servizio antincendi in relazione alla classificazione dell'aeroporto»
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  n.  95
del 6 aprile 1981; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1° febbraio 2006, recante «Norme di attuazione della legge  2  aprile
1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree  di
atterraggio» pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 106 del 9 maggio 2006; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 ottobre 2007, n. 238,
recante «Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli
eliporti ed elisuperfici»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2011,  recante
«Disposizioni da osservarsi durante  il  rifornimento  di  carburante
agli aeromobili» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 169 del 22 luglio 2011; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  23  settembre  2011,
recante «Determinazione delle dotazioni minime di personale  addetto,
di mezzi, di attrezzature e  di  sostanze  estinguenti  da  destinare
all'attivita' di soccorso e lotta  antincendio,  negli  aeroporti  di
aviazione generale e nelle aviosuperfici» pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 7 ottobre 2011; 
  Visto  il  vigente  regolamento  emanato   dall'E.N.A.C.   per   la
costruzione e l'esercizio degli aeroporti; 
  Visto  il  vigente  regolamento  emanato   dall'E.N.A.C.   per   la
costruzione e l'esercizio degli eliporti; 
  Visto il vigente regolamento emanato dall'E.N.A.C. sulla disciplina
generale della protezione antincendio per gli aeroporti di  aviazione
generale e le aviosuperfici; 
  Tenuto conto della normativa emanata dall'I.C.A.O.; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di recepimento
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 20 febbraio 2008 e  successive  modificazioni,  recante
«regole comuni nel  campo  dell'aviazione  civile  e  che  istituisce
un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la  direttiva
91/670/CEE del Consiglio, il  Regolamento  (CE)  n.  1592/2002  e  la
Direttiva 2004/36/CE»; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  139/2014  della  Commissione  del  12
febbraio  2014,  recante  «i  requisiti  tecnici   e   le   procedure
amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento  (CE)
n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio»; 
  Considerato  di  dover  armonizzare  la  normativa  del   Ministero
dell'interno con i regolamenti emanati dalle autorita' competenti per
la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, per  la  costruzione  e
l'esercizio  degli  eliporti  e  sulla  disciplina   generale   della
protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale  e  le
aviosuperfici; 
  Ritenuto di dover aggiornare e semplificare i procedimenti  di  cui
al predetto decreto del  Ministro  dell'interno  2  aprile  1981,  in
ragione del mutato assetto normativo di  settore,  delle  innovazioni
tecnologiche e dello sviluppo del trasporto aereo; 
  Ritenuto di dover uniformare la terminologia del  presente  decreto
ai Regolamenti dell'Unione Europea sopra citati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce: 
    a) Servizio di  salvataggio  e  antincendio:  predisposizione  di
servizi ed attrezzature di salvataggio e antincendio  previsti  negli
aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti, di seguito
denominato Servizio; 
    b) presidio di primo intervento di soccorso e lotta  antincendio:
dotazioni e personale addetto previsti per la protezione  antincendio
negli aeroporti di aviazione generale e  nelle  aviosuperfici  e  per
l'assistenza antincendio nelle elisuperfici; 
    c)  soccorritore  aeroportuale:  personale  abilitato  dal  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a svolgere la propria attivita'  negli
aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti; 
    d)    soccorritore    aeroportuale    istruttore:    soccorritore
aeroportuale abilitato dal Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  a
svolgere  l'addestramento   dei   soccorritori   aeroportuali   negli
aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti; 
    e)  addetto  antincendio:  personale  in  possesso  di   appositi
requisiti previsti  nel  presente  decreto,  che  svolge  la  propria
attivita' negli aeroporti di aviazione generale, nelle  aviosuperfici
e nelle elisuperfici; 
    f)  equipaggiamento  di  salvataggio  e  antincendio:  automezzi,
attrezzature, dispositivi di protezione  individuale,  estinguenti  e
tutte le dotazioni previsti per il salvataggio e l'antincendio; 
    g) certificato del  Servizio:  decreto  istitutivo  del  Servizio
attestante la conformita' dell'organizzazione, del personale e  delle
dotazioni  alla  normativa   applicabile,   di   seguito   denominato
Certificato.