Art. 2 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle seguenti infrastrutture: a) aeroporti aperti al traffico commerciale, di seguito denominati aeroporti, ove il Servizio non e' assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) eliporti individuati dal relativo regolamento emanato dall'E.N.A.C., di seguito denominati eliporti; c) aeroporti di aviazione generale; d) aviosuperfici individuate dal regolamento emanato dall'E.N.A.C. concernente la disciplina generale della protezione antincendio delle stesse, di seguito denominate aviosuperfici; e) elisuperfici di cui all'art. 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, di seguito denominate elisuperfici. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano: a) il procedimento per la certificazione del Servizio, nonche' i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento; b) il procedimento per l'abilitazione dei soccorritori aeroportuali; c) il procedimento per l'abilitazione di soccorritore aeroportuale istruttore; d) il procedimento per l'attivazione del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio, di seguito denominato Presidio; e) i requisiti degli addetti antincendio.