Art. 3 Subentro 1. Il Subentro ha ad oggetto le Partecipazioni ed avra' efficacia nei confronti del Subentrante al compimento delle operazioni societarie necessarie al trasferimento. 2. Il Subentrante, se diverso dalla Regione Lombardia, viene individuato con apposito provvedimento della medesima Regione da adottarsi nel rispetto del relativo Statuto regionale prima o contestualmente al Subentro. 3. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e la Provincia di Monza e Brianza presentano istanza congiunta al Presidente del Tribunale di Milano per la nomina di uno o piu' esperti iscritti all'apposito Albo dei periti ai fini della valutazione e dell'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento, rispettivamente, alla Citta' metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza, in conformita' al disposto di cui all'art. 1, comma 49-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le attivita' di valutazione vengono avviate entro 10 giorni dal decreto di nomina da parte del Presidente del Tribunale di Milano e dovranno essere concluse entro 30 giorni dall'inizio dell'incarico. 4. A seguito del Subentro, il Subentrante non puo' cedere le Partecipazioni a terzi che non siano, rispettivamente, la Citta' Metropolitana e la nuova Provincia di Monza e Brianza, se non diversamente previsto nella Convenzione di cui al successivo art. 5.