Art. 3 
 
 
                              Subentro 
 
  1. Il Subentro ha ad oggetto le Partecipazioni ed  avra'  efficacia
nei  confronti  del  Subentrante  al  compimento   delle   operazioni
societarie necessarie al trasferimento. 
  2. Il  Subentrante,  se  diverso  dalla  Regione  Lombardia,  viene
individuato con apposito  provvedimento  della  medesima  Regione  da
adottarsi  nel  rispetto  del  relativo  Statuto  regionale  prima  o
contestualmente al Subentro. 
  3. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto,  la
Regione Lombardia, la Provincia di Milano e la Provincia di  Monza  e
Brianza presentano istanza congiunta al Presidente del  Tribunale  di
Milano per la nomina di uno o piu' esperti iscritti all'apposito Albo
dei periti ai fini della valutazione e dell'accertamento  del  valore
delle partecipazioni riferito al momento del subentro  della  Regione
nelle   partecipazioni   e,   successivamente,   al    momento    del
trasferimento, rispettivamente,  alla  Citta'  metropolitana  e  alla
nuova Provincia di Monza e Brianza, in conformita' al disposto di cui
all'art. 1, comma 49-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56. 
  Le attivita' di valutazione vengono avviate  entro  10  giorni  dal
decreto di nomina da parte del Presidente del Tribunale di  Milano  e
dovranno essere concluse entro 30 giorni dall'inizio dell'incarico. 
  4. A seguito del  Subentro,  il  Subentrante  non  puo'  cedere  le
Partecipazioni a terzi che  non  siano,  rispettivamente,  la  Citta'
Metropolitana e la  nuova  Provincia  di  Monza  e  Brianza,  se  non
diversamente previsto nella Convenzione di cui al successivo art. 5.