Art. 4 Adeguamenti statutari 1. Gli statuti sociali delle Partecipate devono essere modificati per adeguarne le previsioni alla normativa vigente e al presente decreto. 2. Le modifiche statutarie di cui al precedente comma devono riguardare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, (a) l'adeguamento alle disposizioni di legge dei requisiti soggettivi dei soci, nel senso di prevedere la possibilita' di' intestare le partecipazioni alla Regione Lombardia o a societa' dalla stessa controllate, b) la previsione dell'incedibilita' delle Partecipazioni a terzi diversi dalla Regione Lombardia e dalle Societa' da quest'ultima controllate, (c) l'obbligo di revisione contabile dei bilanci delle Partecipate da parte di una societa' di revisione di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, iscritta nell'apposto Albo di cui al relativo art. 161.