Art. 4 
 
 
                        Adeguamenti statutari 
 
  1. Gli statuti sociali delle Partecipate devono  essere  modificati
per adeguarne le previsioni alla  normativa  vigente  e  al  presente
decreto. 
  2. Le modifiche  statutarie  di  cui  al  precedente  comma  devono
riguardare, a  mero  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  (a)
l'adeguamento alle disposizioni di legge dei requisiti soggettivi dei
soci, nel  senso  di  prevedere  la  possibilita'  di'  intestare  le
partecipazioni alla Regione  Lombardia  o  a  societa'  dalla  stessa
controllate, b) la previsione dell'incedibilita' delle Partecipazioni
a  terzi  diversi  dalla   Regione   Lombardia   e   dalle   Societa'
da quest'ultima controllate, (c) l'obbligo di revisione contabile dei
bilanci delle Partecipate da parte di una societa'  di  revisione  di
cui al decreto legislativo del 24  febbraio  1998,  n.  58,  iscritta
nell'apposto Albo di cui al relativo art. 161.