Art. 6 Trasferimento Conformemente a quanto disposto dal comma 49-bis dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ai fini del trasferimento delle Partecipazioni originariamente detenute dalla Provincia di Milano, in regime di esenzione fiscale alla Citta' metropolitana, e delle partecipazioni originariamente detenute dalla Provincia di Monza e Brianza in regime di esenzione fiscale alla nuova Provincia di Monza e Brianza, con perizia resa da esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, conformemente all'art. 3, comma 3 del presente decreto, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del trasferimento, rispettivamente, alla Citta' metropolitana e alle nuove Province di Monza e Brianza. Il trasferimento opera secondo le modalita' indicate all'art. 49-bis dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. In sede di trasferimento saranno, altresi', disciplinati gli eventuali conguagli ed i relativi versamenti secondo termini e modalita' concordate tra le parti in base alla Convenzione di cui all'art. 5.