Art. 6 
 
 
                            Trasferimento 
 
  Conformemente a quanto disposto dal comma 49-bis dell'art. 1  della
legge  7  aprile  2014,  n.  56,  ai  fini  del  trasferimento  delle
Partecipazioni originariamente detenute dalla Provincia di Milano, in
regime di  esenzione  fiscale  alla  Citta'  metropolitana,  e  delle
partecipazioni originariamente detenute dalla Provincia  di  Monza  e
Brianza in regime di esenzione fiscale alla nuova Provincia di  Monza
e Brianza, con perizia resa da esperti nominati  dal  Presidente  del
Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito  Albo  dei  periti,
conformemente all'art. 3, comma 3 del presente decreto, viene operata
la valutazione  e  l'accertamento  del  valore  delle  partecipazioni
riferito al momento del trasferimento, rispettivamente,  alla  Citta'
metropolitana e alle nuove Province di Monza e Brianza. 
  Il trasferimento  opera  secondo  le  modalita'  indicate  all'art.
49-bis dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. 
  In  sede  di  trasferimento  saranno,  altresi',  disciplinati  gli
eventuali conguagli  ed  i  relativi  versamenti  secondo  termini  e
modalita' concordate tra le parti in base  alla  Convenzione  di  cui
all'art. 5.