Art. 10 Procedure in contraddittorio 1. Nel caso in cui i risultati delle analisi organolettiche risultino difformi dalla categoria di olio di oliva vergine dichiarata, le due controanalisi di cui all'art. 2, par. 2, del regolamento, sono effettuate dai panel di assaggiatori ufficiali operanti nei sotto elencati laboratori: a) CRA-OLI; b) Laboratorio chimico regionale di Roma dell'Agenzia delle Dogane; c) Laboratorio Centrale di Roma dell'ICQRF. 2. Nel caso di campioni di oli di oliva vergini, prelevati da prodotto italiano commercializzato negli altri Stati membri dell'Unione europea e trasmessi in Italia dalle competenti autorita', secondo la procedura di cui all'art. 2, par. 2 del regolamento, i laboratori di cui al comma 1, inviano i risultati delle analisi, accompagnati da una sintetica relazione, all'ICQRF che ne notifica i risultati alle Autorita' degli Stati membri da cui provengono i campioni.