Art. 10 
 
 
                    Procedure in contraddittorio 
 
  1. Nel  caso  in  cui  i  risultati  delle  analisi  organolettiche
risultino  difformi  dalla  categoria  di  olio  di   oliva   vergine
dichiarata, le due controanalisi di  cui  all'art.  2,  par.  2,  del
regolamento, sono effettuate  dai  panel  di  assaggiatori  ufficiali
operanti nei sotto elencati laboratori: 
    a) CRA-OLI; 
    b) Laboratorio  chimico  regionale  di  Roma  dell'Agenzia  delle
Dogane; 
    c) Laboratorio Centrale di Roma dell'ICQRF. 
  2. Nel caso di campioni di  oli  di  oliva  vergini,  prelevati  da
prodotto  italiano  commercializzato   negli   altri   Stati   membri
dell'Unione europea e trasmessi in Italia dalle competenti autorita',
secondo la procedura di cui all'art. 2, par.  2  del  regolamento,  i
laboratori di cui al comma 1,  inviano  i  risultati  delle  analisi,
accompagnati da una sintetica relazione, all'ICQRF che ne notifica  i
risultati alle Autorita' degli  Stati  membri  da  cui  provengono  i
campioni.