Art. 13 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi  del
regolamento (CE) n.  2568/1991,  dall'attuazione  delle  disposizioni
contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al
presente decreto con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali,
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  entra  in  vigore  il   giorno   successivo   alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 giugno 2014 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2014 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 2743