Art. 13 Clausola di invarianza finanziaria 1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (CE) n. 2568/1991, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 2014 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 2743