Art. 2 
 
 
                       Corsi per assaggiatori 
 
  1. I corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini possono  essere
effettuati  da  Enti  e  da  Organismi  pubblici  e  privati,  previa
autorizzazione della Regione  o  della  Provincia  autonoma  nel  cui
territorio si effettuera' il corso. 
  2. La Regione o la Provincia autonoma di cui al comma  1,  rilascia
l'autorizzazione a condizione che: 
    a) il responsabile del corso  e  della  corretta  esecuzione  del
relativo programma sia un capo panel di cui all'art. 3, comma 7,  che
opera  in  un  comitato  di  assaggio,  ufficiale  o   professionale,
riconosciuto ai sensi dell'art. 5; 
    b) nel programma del corso siano previste: 
      1) le prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici  di
ciascun candidato specificate nell'allegato XII del regolamento,  con
almeno quattro serie di prove per ognuno dei  quattro  attributi  ivi
indicati (riscaldo/morchia, avvinato, rancido, amaro); 
      2)  almeno  quattro  prove  pratiche  atte   a   familiarizzare
l'assaggiatore con le  numerose  varianti  olfatto-gustativo-tattili,
che offrono gli oli di oliva  vergini,  nonche'  con  la  metodologia
sensoriale prevista nell'allegato XII del regolamento; 
      3) le  seguenti  materie:  principi  agronomici  della  coltura
dell'olivo, tecnologia della  trasformazione  e  della  conservazione
degli oli, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche  degli  oli  di
oliva vergini e relativa normativa; 
      4) almeno 35 ore di attivita' formativa. 
  3. La Regione o la Provincia autonoma trasmette l'autorizzazione di
cui al comma 2, al Ministero-PIUE V. 
  4. Ai  partecipanti  che  hanno  superato  le  prove  selettive  e'
rilasciato un attestato  di  frequenza  e  di  idoneita'  fisiologica
all'assaggio degli oli di oliva vergini, sottoscritto dal capo  panel
responsabile del corso, mentre ai partecipanti che non hanno superato
le prove selettive e' rilasciato il solo attestato di frequenza.