Art. 2 Corsi per assaggiatori 1. I corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini possono essere effettuati da Enti e da Organismi pubblici e privati, previa autorizzazione della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio si effettuera' il corso. 2. La Regione o la Provincia autonoma di cui al comma 1, rilascia l'autorizzazione a condizione che: a) il responsabile del corso e della corretta esecuzione del relativo programma sia un capo panel di cui all'art. 3, comma 7, che opera in un comitato di assaggio, ufficiale o professionale, riconosciuto ai sensi dell'art. 5; b) nel programma del corso siano previste: 1) le prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di ciascun candidato specificate nell'allegato XII del regolamento, con almeno quattro serie di prove per ognuno dei quattro attributi ivi indicati (riscaldo/morchia, avvinato, rancido, amaro); 2) almeno quattro prove pratiche atte a familiarizzare l'assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili, che offrono gli oli di oliva vergini, nonche' con la metodologia sensoriale prevista nell'allegato XII del regolamento; 3) le seguenti materie: principi agronomici della coltura dell'olivo, tecnologia della trasformazione e della conservazione degli oli, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche degli oli di oliva vergini e relativa normativa; 4) almeno 35 ore di attivita' formativa. 3. La Regione o la Provincia autonoma trasmette l'autorizzazione di cui al comma 2, al Ministero-PIUE V. 4. Ai partecipanti che hanno superato le prove selettive e' rilasciato un attestato di frequenza e di idoneita' fisiologica all'assaggio degli oli di oliva vergini, sottoscritto dal capo panel responsabile del corso, mentre ai partecipanti che non hanno superato le prove selettive e' rilasciato il solo attestato di frequenza.