Art. 3 Corso di formazione del capo panel 1. Per l'accesso ai corsi di formazione di capo panel previsti dall'art. 4 del regolamento, e' necessario essere iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 4 ed aver operato, da almeno tre anni, in un comitato di assaggio riconosciuto dal Ministero. 2. I corsi di formazione per capo panel sono organizzati da Enti o da Organismi pubblici, previa autorizzazione del Ministero-PIUE V e la relativa domanda deve essere presentata al predetto ufficio per il tramite del CRA-OLI che ne cura l'istruttoria tecnica. 3. La domanda di cui al comma 2, deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a) struttura presso la quale si svolge il corso; b) materie di insegnamento e relativo numero di ore di lezioni. Le materie di insegnamento devono riguardare, in particolare, oltre la normativa comunitaria e nazionale relativa ai criteri e alle modalita' di riconoscimento dei panel di assaggiatori, tutte le norme del C.O.I. concernenti: l'allestimento di una sala di assaggio, le condizioni della prova e la conservazione dei campioni, le funzioni del capo panel, la determinazione della soglia media di riconoscimento degli attributi finalizzata alla selezione degli assaggiatori, l'organizzazione, la gestione, le funzioni e le regole di condotta degli assaggiatori, nonche' la valutazione statistica e l'elaborazione dei dati; c) prove pratiche di valutazione e classificazione di oli vergini di oliva; d) almeno 35 ore di attivita' formativa; e) nominativi dei docenti e relative materie di insegnamento; f) elenco dei candidati ammessi a partecipare al corso, corredato della documentazione attestante i requisiti di cui al comma 1. 4. Il capo panel del comitato di assaggio ufficiale, operante presso il CRA-OLI, verifica la conformita' della domanda di cui al comma 3 e predispone apposita relazione attestante il rispetto di ogni altra condizione prevista dal regolamento e dal presente decreto. 5. L'autorizzazione e' trasmessa all'Ente o Organismo organizzatore e, per conoscenza, alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio viene svolto il corso. 6. Ai partecipanti che hanno superato il corso e' rilasciato apposito attestato di idoneita'. 7. La qualifica di capo panel e' attribuita all'atto della costituzione del panel di assaggiatori e permane per il periodo di attivita' dello stesso.