Art. 3 
 
 
                 Corso di formazione del capo panel 
 
  1. Per l'accesso ai corsi di  formazione  di  capo  panel  previsti
dall'art.  4  del  regolamento,   e'   necessario   essere   iscritti
nell'elenco nazionale di cui all'art. 4 ed aver  operato,  da  almeno
tre anni, in un comitato di assaggio riconosciuto dal Ministero. 
  2. I corsi di formazione per capo panel sono organizzati da Enti  o
da Organismi pubblici, previa autorizzazione del Ministero-PIUE  V  e
la relativa domanda deve essere presentata al predetto ufficio per il
tramite del CRA-OLI che ne cura l'istruttoria tecnica. 
  3. La domanda di cui al comma 2, deve contenere almeno le  seguenti
indicazioni: 
    a) struttura presso la quale si svolge il corso; 
    b) materie di insegnamento e relativo numero di ore  di  lezioni.
Le materie di insegnamento devono riguardare, in  particolare,  oltre
la normativa comunitaria e  nazionale  relativa  ai  criteri  e  alle
modalita' di riconoscimento dei panel di assaggiatori, tutte le norme
del C.O.I. concernenti: l'allestimento di una sala  di  assaggio,  le
condizioni della prova e la conservazione dei campioni,  le  funzioni
del  capo  panel,   la   determinazione   della   soglia   media   di
riconoscimento  degli  attributi  finalizzata  alla  selezione  degli
assaggiatori, l'organizzazione, la gestione, le funzioni e le  regole
di condotta degli assaggiatori, nonche' la valutazione  statistica  e
l'elaborazione dei dati; 
    c) prove pratiche di valutazione e classificazione di oli vergini
di oliva; 
    d) almeno 35 ore di attivita' formativa; 
    e) nominativi dei docenti e relative materie di insegnamento; 
    f) elenco dei candidati ammessi a partecipare al corso, corredato
della documentazione attestante i requisiti di cui al comma 1. 
  4. Il capo panel  del  comitato  di  assaggio  ufficiale,  operante
presso il CRA-OLI, verifica la conformita' della domanda  di  cui  al
comma 3 e predispone apposita relazione  attestante  il  rispetto  di
ogni  altra  condizione  prevista  dal  regolamento  e  dal  presente
decreto. 
  5. L'autorizzazione e' trasmessa all'Ente o Organismo organizzatore
e, per conoscenza, alla Regione o alla  Provincia  autonoma  nel  cui
territorio viene svolto il corso. 
  6. Ai partecipanti  che  hanno  superato  il  corso  e'  rilasciato
apposito attestato di idoneita'. 
  7.  La  qualifica  di  capo  panel  e'  attribuita  all'atto  della
costituzione del panel di assaggiatori e permane per  il  periodo  di
attivita' dello stesso.