Art. 4 
 
 
               Elenco nazionale di tecnici ed esperti 
             degli oli di oliva vergini ed extravergini 
 
  1. L'elenco nazionale di tecnici ed  esperti  degli  oli  di  oliva
vergini ed extravergini, gia' istituito ai sensi  dell'art.  3  della
legge n. 313/98, e' articolato su base regionale ed e' tenuto  presso
il Ministero-PQAI IV, che ne cura la pubblicazione sul sito  internet
del Ministero.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome  provvedono  a
pubblicare l'elenco di competenza nei rispettivi bollettini. 
  2.  Per  l'iscrizione  nell'elenco  sono   richiesti   i   seguenti
requisiti: 
    a) attestato di idoneita' fisiologica, conseguito al  termine  di
un corso per assaggiatori, di cui all'art. 2; 
    b) attestato rilasciato da un capo  panel,  di  cui  all'art.  3,
comma 7, che  comprovi  la  partecipazione,  secondo  la  metodologia
prevista dall'allegato XII del regolamento, ad almeno  20  sedute  di
assaggio, tenute in giornate diverse, nei diciotto mesi precedenti la
data di presentazione della domanda, comprendenti ognuna  almeno  tre
valutazioni organolettiche. 
  3. La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve  essere  presentata
alla C.C.I.A.A. del luogo ove il richiedente ha interesse ad  operare
e deve contenere: 
    a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio; 
    b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai
punti a) e b) del comma 2. 
  4. La C.C.I.A.A., verificata la regolarita' della domanda, conclude
il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa.
Ove necessario,  richiede  all'interessato  eventuali  chiarimenti  e
integrazioni della documentazione allegata, in osservanza dei termini
di cui  alla  legge  n.  241/90.  Al  termine  del  procedimento,  la
C.C.I.A.A. propone i nominativi dei richiedenti idonei alla Regione o
alla Provincia autonoma competente per territorio che  provvede  alla
loro iscrizione nell'elenco e ne da', contestualmente,  comunicazione
al  Ministero-PQAI  IV  e,   per   il   tramite   della   C.C.I.A.A.,
all'interessato. 
  5. La cancellazione dall'elenco nazionale e' disposta dalla Regione
o dalla Provincia autonoma, previa segnalazione della  C.C.I.A.A,  su
domanda dell'interessato, o d'ufficio nel  caso  di  accertate  gravi
inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attivita' di tecnico
o  di  esperto  degli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini.  Il
Ministero-PQAI IV, ricevuta  la  comunicazione  della  cancellazione,
provvede all'aggiornamento dell'elenco nazionale. 
  6. Le Regioni e le Province autonome, con  proprio  atto  e  previa
intesa con  le  C.C.I.A.A.  interessate,  possono  stabilire  che  le
C.C.I.A.A.   stesse   provvedano   anche   all'iscrizione   ed   alla
cancellazione dall'elenco, previste rispettivamente ai commi 4  e  5.
Analogamente, le Regioni e le Province  autonome  possono  effettuare
direttamente  anche  l'istruttoria  delle  domande  per  l'iscrizione
nell'elenco di cui al comma 4. 
  7. Le Regioni e  le  Province  autonome  provvedono,  entro  il  28
febbraio di ogni anno, a trasmettere l'elenco  aggiornato  alla  data
del 31  dicembre  dell'anno  precedente  al  Ministero-PQAI  IV,  che
curera' la pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana dell'elenco nazionale aggiornato di  tecnici  e  di  esperti
degli oli di oliva vergini ed extravergini, entro il 31 marzo di ogni
anno. 
  8.  I  tecnici  e  gli  esperti  degli  oli  di  oliva  vergini  ed
extravergini, in possesso dell'attestato di idoneita' di  capo  panel
di cui all'art. 3, sono iscritti con apposita annotazione. 
  9. I tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed  extravergini
possono  chiedere  il  trasferimento  dell'iscrizione  da  un  elenco
regionale ad un altro. 
  La regione che ha in carico l'esperto, comunica il proprio  assenso
alla regione ricevente per la  nuova  iscrizione  che  dovra'  essere
trasmessa, dalla stessa regione ricevente,  anche  al  Ministero-PQAI
IV.