Art. 4 Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini 1. L'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, gia' istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 313/98, e' articolato su base regionale ed e' tenuto presso il Ministero-PQAI IV, che ne cura la pubblicazione sul sito internet del Ministero. Le Regioni e le Province autonome provvedono a pubblicare l'elenco di competenza nei rispettivi bollettini. 2. Per l'iscrizione nell'elenco sono richiesti i seguenti requisiti: a) attestato di idoneita' fisiologica, conseguito al termine di un corso per assaggiatori, di cui all'art. 2; b) attestato rilasciato da un capo panel, di cui all'art. 3, comma 7, che comprovi la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del regolamento, ad almeno 20 sedute di assaggio, tenute in giornate diverse, nei diciotto mesi precedenti la data di presentazione della domanda, comprendenti ognuna almeno tre valutazioni organolettiche. 3. La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata alla C.C.I.A.A. del luogo ove il richiedente ha interesse ad operare e deve contenere: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio; b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del comma 2. 4. La C.C.I.A.A., verificata la regolarita' della domanda, conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa. Ove necessario, richiede all'interessato eventuali chiarimenti e integrazioni della documentazione allegata, in osservanza dei termini di cui alla legge n. 241/90. Al termine del procedimento, la C.C.I.A.A. propone i nominativi dei richiedenti idonei alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio che provvede alla loro iscrizione nell'elenco e ne da', contestualmente, comunicazione al Ministero-PQAI IV e, per il tramite della C.C.I.A.A., all'interessato. 5. La cancellazione dall'elenco nazionale e' disposta dalla Regione o dalla Provincia autonoma, previa segnalazione della C.C.I.A.A, su domanda dell'interessato, o d'ufficio nel caso di accertate gravi inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attivita' di tecnico o di esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini. Il Ministero-PQAI IV, ricevuta la comunicazione della cancellazione, provvede all'aggiornamento dell'elenco nazionale. 6. Le Regioni e le Province autonome, con proprio atto e previa intesa con le C.C.I.A.A. interessate, possono stabilire che le C.C.I.A.A. stesse provvedano anche all'iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco, previste rispettivamente ai commi 4 e 5. Analogamente, le Regioni e le Province autonome possono effettuare direttamente anche l'istruttoria delle domande per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4. 7. Le Regioni e le Province autonome provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a trasmettere l'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al Ministero-PQAI IV, che curera' la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'elenco nazionale aggiornato di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, entro il 31 marzo di ogni anno. 8. I tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, in possesso dell'attestato di idoneita' di capo panel di cui all'art. 3, sono iscritti con apposita annotazione. 9. I tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione da un elenco regionale ad un altro. La regione che ha in carico l'esperto, comunica il proprio assenso alla regione ricevente per la nuova iscrizione che dovra' essere trasmessa, dalla stessa regione ricevente, anche al Ministero-PQAI IV.