Art. 5 
 
 
              Riconoscimento dei panel di assaggiatori 
 
  1. I panel di  assaggiatori  previsti  dall'art.  4,  par.  1,  del
regolamento, istituiti su iniziativa di Pubbliche  Amministrazioni  e
riconosciuti con decreto del Ministero-PIUE V, sono denominati  anche
«comitati di assaggio ufficiali» e sono finalizzati  all'accertamento
delle caratteristiche organolettiche  degli  oli  di  oliva  vergini,
conformemente alle disposizioni di cui al citato regolamento. 
  2. Con decreto del Ministero-PIUE V sono riconosciuti anche i panel
di assaggiatori istituiti su iniziativa di  Enti  o  di  associazioni
professionali o interprofessionali, detti anche «comitati di assaggio
professionali», finalizzati alla  valutazione  delle  caratteristiche
organolettiche  degli  oli  di  oliva   vergini   nell'ambito   della
disciplina relativa agli oli a denominazione di  origine  protetta  -
DOP  e  ad  indicazione  geografica  protetta  -  IGP,  nonche'  alla
valutazione organolettica degli  oli  di  oliva  vergini  oggetto  di
scambi commerciali. 
  3. I panel di assaggiatori sono composti da  un  capo  panel  e  da
tecnici  e  da  esperti   assaggiatori,   selezionati   e   preparati
conformemente  alle  linee  guida  del   C.O.I.,   ai   sensi   delle
disposizioni del regolamento ed iscritti nell'elenco nazionale di cui
all'art. 4. 
  La  procedura  per  il  riconoscimento  dei  predetti  comitati  e'
indicata nell'Allegato 1. 
  4. Gli oneri necessari per l'accertamento dei requisiti  dei  panel
di assaggiatori professionali sono a carico dei richiedenti. 
  5. Per motivi debitamente giustificati, il capo panel potra' essere
sostituito nelle sue funzioni relative alle sedute di assaggio, da un
vice capo panel. Il sostituto dovra' possedere gli  stessi  requisiti
del capo panel. 
  Il capo panel  comunica  il  nominativo  del  vice  capo  panel  al
Ministero-PIUE V, per il tramite del CRA-OLI, prima che questo  inizi
la propria attivita'.