Art. 5 Riconoscimento dei panel di assaggiatori 1. I panel di assaggiatori previsti dall'art. 4, par. 1, del regolamento, istituiti su iniziativa di Pubbliche Amministrazioni e riconosciuti con decreto del Ministero-PIUE V, sono denominati anche «comitati di assaggio ufficiali» e sono finalizzati all'accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, conformemente alle disposizioni di cui al citato regolamento. 2. Con decreto del Ministero-PIUE V sono riconosciuti anche i panel di assaggiatori istituiti su iniziativa di Enti o di associazioni professionali o interprofessionali, detti anche «comitati di assaggio professionali», finalizzati alla valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini nell'ambito della disciplina relativa agli oli a denominazione di origine protetta - DOP e ad indicazione geografica protetta - IGP, nonche' alla valutazione organolettica degli oli di oliva vergini oggetto di scambi commerciali. 3. I panel di assaggiatori sono composti da un capo panel e da tecnici e da esperti assaggiatori, selezionati e preparati conformemente alle linee guida del C.O.I., ai sensi delle disposizioni del regolamento ed iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 4. La procedura per il riconoscimento dei predetti comitati e' indicata nell'Allegato 1. 4. Gli oneri necessari per l'accertamento dei requisiti dei panel di assaggiatori professionali sono a carico dei richiedenti. 5. Per motivi debitamente giustificati, il capo panel potra' essere sostituito nelle sue funzioni relative alle sedute di assaggio, da un vice capo panel. Il sostituto dovra' possedere gli stessi requisiti del capo panel. Il capo panel comunica il nominativo del vice capo panel al Ministero-PIUE V, per il tramite del CRA-OLI, prima che questo inizi la propria attivita'.