Art. 7 
 
 
                   Mantenimento del riconoscimento 
                      dei panel di assaggiatori 
 
  1.  Il  mantenimento  del  riconoscimento   e'   subordinato   alla
sussistenza  delle  condizioni  e   dei   requisiti   richiesti   dal
regolamento,  in  particolare  quelli  relativi  all'affidabilita'  e
all'armonizzazione  dei  criteri   di   percezione   del   panel   di
assaggiatori, ai sensi dell'art. 4, par. 1, del regolamento. 
  2. I panel di assaggiatori riconosciuti, ufficiali e professionali,
fatto salvo l'anno in  cui  il  riconoscimento  e'  concesso,  devono
partecipare alle valutazioni organolettiche di verifica previste  per
il controllo periodico e per l'armonizzazione dei criteri percettivi,
di cui all'art. 4, par. 1 ed all'allegato XII del regolamento. 
  3. Il capo panel del comitato di assaggio ufficiale operante presso
il CRA-OLI, organizza le operazioni di valutazioni organolettiche  di
verifica,   anche   in   collaborazione   con   Enti    di    provata
professionalita' nel campo delle  analisi  sensoriali,  conformemente
alle linee guida  previste  dal  C.O.I.  per  il  riconoscimento  dei
laboratori di analisi sensoriali degli oli di oliva vergini. 
  4.  I  panel  di  assaggiatori  riconosciuti,  sia  ufficiali   che
professionali,  devono  immediatamente  comunicare  al  CRA-OLI  ogni
variazione della propria struttura e composizione nonche',  entro  il
1° marzo di ogni anno, le informazioni in merito alla composizione  e
al numero  di  valutazioni  realizzate  nel  corso  dell'anno  solare
precedente. 
  5.  I  panel  di  assaggiatori  riconosciuti,  sia  ufficiali   che
professionali, sono tenuti ad  effettuare  entro  ogni  anno  solare,
fatto salvo l'anno in cui il riconoscimento e'  concesso,  almeno  un
numero di dieci valutazioni. In caso contrario, i  medesimi  comitati
devono fornire al CRA-OLI  valide  e  comprovate  giustificazioni  da
sottoporre all'esame della commissione di cui all'art. 9. 
  6. Le valutazioni effettuate  ai  fini  della  partecipazione  alle
prove organolettiche di verifica  nazionali  ed  internazionali,  non
vengono  considerate  nel  calcolo  delle  valutazioni  annuali   dei
suddetti panel di assaggiatori. 
  7. La mancanza, anche di una sola delle condizioni o adempimenti di
cui ai commi 2, 4 e 5, comporta la revoca del riconoscimento,  previa
acquisizione del parere  della  Commissione  di  valutazione  di  cui
all'art. 9.