Art. 7 Mantenimento del riconoscimento dei panel di assaggiatori 1. Il mantenimento del riconoscimento e' subordinato alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti dal regolamento, in particolare quelli relativi all'affidabilita' e all'armonizzazione dei criteri di percezione del panel di assaggiatori, ai sensi dell'art. 4, par. 1, del regolamento. 2. I panel di assaggiatori riconosciuti, ufficiali e professionali, fatto salvo l'anno in cui il riconoscimento e' concesso, devono partecipare alle valutazioni organolettiche di verifica previste per il controllo periodico e per l'armonizzazione dei criteri percettivi, di cui all'art. 4, par. 1 ed all'allegato XII del regolamento. 3. Il capo panel del comitato di assaggio ufficiale operante presso il CRA-OLI, organizza le operazioni di valutazioni organolettiche di verifica, anche in collaborazione con Enti di provata professionalita' nel campo delle analisi sensoriali, conformemente alle linee guida previste dal C.O.I. per il riconoscimento dei laboratori di analisi sensoriali degli oli di oliva vergini. 4. I panel di assaggiatori riconosciuti, sia ufficiali che professionali, devono immediatamente comunicare al CRA-OLI ogni variazione della propria struttura e composizione nonche', entro il 1° marzo di ogni anno, le informazioni in merito alla composizione e al numero di valutazioni realizzate nel corso dell'anno solare precedente. 5. I panel di assaggiatori riconosciuti, sia ufficiali che professionali, sono tenuti ad effettuare entro ogni anno solare, fatto salvo l'anno in cui il riconoscimento e' concesso, almeno un numero di dieci valutazioni. In caso contrario, i medesimi comitati devono fornire al CRA-OLI valide e comprovate giustificazioni da sottoporre all'esame della commissione di cui all'art. 9. 6. Le valutazioni effettuate ai fini della partecipazione alle prove organolettiche di verifica nazionali ed internazionali, non vengono considerate nel calcolo delle valutazioni annuali dei suddetti panel di assaggiatori. 7. La mancanza, anche di una sola delle condizioni o adempimenti di cui ai commi 2, 4 e 5, comporta la revoca del riconoscimento, previa acquisizione del parere della Commissione di valutazione di cui all'art. 9.