Art. 9 
 
 
                     Commissione di valutazione 
 
  1. E' istituita presso il Ministero la Commissione di  valutazione,
con il compito di esprimere il parere  in  ordine  alle  proposte  di
revoca dei panel di assaggiatori. 
  2. La Commissione e' composta da: 
    a) tre rappresentanti del Ministero, di cui uno con  funzioni  di
presidente; 
    b) tre rappresentanti delle Regioni e Provincie autonome; 
    c) un rappresentante del CRA-OLI; 
    d) un rappresentante dell'ICQRF; 
    e) un rappresentante dell'Unioncamere. 
  3. Nelle riunioni della Commissione devono essere  presenti  almeno
cinque componenti di cui al comma 2.  I  pareri  espressi  nel  corso
delle medesime riunioni  sono  resi  con  il  voto  favorevole  della
maggioranza dei presenti. 
  4.  Ai  componenti  della  Commissione  non  e'  corrisposto  alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese, nel  rispetto  dell'art.  2,
comma 7, della legge 3 febbraio 2011 n. 4.