Art. 9 Commissione di valutazione 1. E' istituita presso il Ministero la Commissione di valutazione, con il compito di esprimere il parere in ordine alle proposte di revoca dei panel di assaggiatori. 2. La Commissione e' composta da: a) tre rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di presidente; b) tre rappresentanti delle Regioni e Provincie autonome; c) un rappresentante del CRA-OLI; d) un rappresentante dell'ICQRF; e) un rappresentante dell'Unioncamere. 3. Nelle riunioni della Commissione devono essere presenti almeno cinque componenti di cui al comma 2. I pareri espressi nel corso delle medesime riunioni sono resi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese, nel rispetto dell'art. 2, comma 7, della legge 3 febbraio 2011 n. 4.