Art. 2 Concessione 1. Gli eventi per i quali e' possibile avviare la proposta di conferimento dell'attestazione di cui al presente decreto, sono quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge. 2. L'attestazione di pubblica benemerenza puo' essere concessa: a) a titolo collettivo, alle amministrazioni ed enti pubblici e privati, alle istituzioni ed alle organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile che ne abbiano fatto richiesta in relazione alla propria partecipazione alle attivita' di soccorso, assistenza e solidarieta' a seguito degli eventi di cui al comma 1; b) a titolo individuale, ai cittadini italiani o stranieri appartenenti agli organismi di cui alla lettera a), che siano stati allo scopo segnalati dagli organismi stessi, per essersi particolarmente distinti in occasione della partecipazione agli eventi di cui al comma 1. 3. L'attestazione di pubblica benemerenza puo' essere conferita alla memoria, qualora l'avente diritto sia perito nel corso delle operazioni di cui al comma 1 o a seguito di accadimenti occorsi in tali circostanze. 4. Gli eventi di cui al comma 1 devono comunque riferirsi a stati di emergenza dichiarati definitivamente conclusi. 5. L'attestazione di pubblica benemerenza e' conferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale provvede al rilascio e all'inoltro dei diplomi. 6. Le caratteristiche materiali dei diplomi e delle insegne saranno stabilite con successivo decreto attuativo del Capo del Dipartimento della protezione civile.