Art. 2 
 
 
                             Concessione 
 
  1. Gli eventi per i quali  e'  possibile  avviare  la  proposta  di
conferimento dell'attestazione  di  cui  al  presente  decreto,  sono
quelli di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, per  i
quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai  sensi  dell'art.
5, comma 1, della medesima legge. 
  2. L'attestazione di pubblica benemerenza puo' essere concessa: 
    a) a titolo collettivo, alle amministrazioni ed enti  pubblici  e
privati, alle  istituzioni  ed  alle  organizzazioni  costituenti  le
componenti  e  le  strutture  operative  del  Servizio  nazionale  di
protezione civile che ne abbiano fatto richiesta  in  relazione  alla
propria partecipazione  alle  attivita'  di  soccorso,  assistenza  e
solidarieta' a seguito degli eventi di cui al comma 1; 
    b) a  titolo  individuale,  ai  cittadini  italiani  o  stranieri
appartenenti agli organismi di cui alla lettera a), che  siano  stati
allo  scopo   segnalati   dagli   organismi   stessi,   per   essersi
particolarmente  distinti  in  occasione  della  partecipazione  agli
eventi di cui al comma 1. 
  3. L'attestazione di pubblica  benemerenza  puo'  essere  conferita
alla memoria, qualora l'avente diritto sia  perito  nel  corso  delle
operazioni di cui al comma 1 o a seguito di  accadimenti  occorsi  in
tali circostanze. 
  4. Gli eventi di cui al comma 1 devono comunque riferirsi  a  stati
di emergenza dichiarati definitivamente conclusi. 
  5.  L'attestazione  di  pubblica  benemerenza  e'   conferita   dal
Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, il quale provvede al rilascio e
all'inoltro dei diplomi. 
  6. Le caratteristiche materiali dei diplomi e delle insegne saranno
stabilite con successivo decreto attuativo del Capo del  Dipartimento
della protezione civile.