Art. 4 
 
 
                      Modalita' di concessione 
 
  1.  Il  procedimento  concessivo  dell'attestazione   di   pubblica
benemerenza di cui al presente decreto si avvia a seguito di  formale
richiesta avanzata dagli  organismi  di  cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera a). 
  2. Il Dipartimento  della  protezione  civile  predispone  adeguati
strumenti informativi per disciplinare le modalita'  d'inoltro  delle
istanze di conferimento. 
  3. L'organismo segnalante e' il solo responsabile della correttezza
dei dati inoltrati. 
  4. Il Capo del Dipartimento della  protezione  civile,  sentita  la
commissione permanente di cui all'art. 5, puo' comunque  proporre  il
conferimento dell'attestazione  di  pubblica  benemerenza,  a  titolo
onorifico, a organismi nazionali ovvero a individui, associazioni  ed
enti stranieri  che  abbiano  illustrato,  con  singoli  atti  o  con
prolungato impegno, lo spirito e i valori della protezione civile.