Art. 5 Commissione permanente 1. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile e' istituita una commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni di cui al presente decreto e di sottoporre al Capo del Dipartimento della protezione civile le candidature valutate positivamente. 2. La commissione, che opera a titolo gratuito, e' composta da: a) tre esperti, di cui uno con funzioni di presidente, individuati tra funzionari e ufficiali in servizio o a riposo dell'amministrazione civile, delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato che svolgano o abbiano svolto mansioni nel settore onorifico, nonche' fra cultori della materia d'indubbia autorevolezza; b) un dirigente del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che designa un proprio sostituto e individua il segretario della commissione, scelto fra il personale del Dipartimento; c) un componente della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile, designato dalla Consulta stessa; d) un rappresentante designato dallo Stato Maggiore della difesa; e) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno; f) un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome e un rappresentante degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.