Art. 5 
 
 
                       Commissione permanente 
 
  1. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile e'
istituita una  commissione  permanente  incaricata  di  esaminare  le
proposte di  conferimento  delle  attestazioni  di  cui  al  presente
decreto e di sottoporre al Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile le candidature valutate positivamente. 
  2. La commissione, che opera a titolo gratuito, e' composta da: 
    a)  tre  esperti,  di  cui  uno  con  funzioni   di   presidente,
individuati tra  funzionari  e  ufficiali  in  servizio  o  a  riposo
dell'amministrazione civile, delle Forze armate e  dei  Corpi  armati
dello Stato che  svolgano  o  abbiano  svolto  mansioni  nel  settore
onorifico,   nonche'   fra   cultori   della    materia    d'indubbia
autorevolezza; 
    b) un dirigente del Dipartimento  della  protezione  civile,  con
funzioni di  vicepresidente,  che  designa  un  proprio  sostituto  e
individua il segretario della commissione, scelto  fra  il  personale
del Dipartimento; 
    c) un componente della Consulta  nazionale  del  volontariato  di
protezione civile, designato dalla Consulta stessa; 
    d) un rappresentante designato dallo Stato Maggiore della difesa; 
    e) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno; 
    f) un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome e un
rappresentante  degli  enti  locali,   designati   dalla   Conferenza
unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.