Art. 7 
 
 
                                Oneri 
 
  1. Gli oneri derivanti dalla realizzazione  e  dalla  distribuzione
dei diplomi gravano sulla pertinente unita' previsionale di base  del
centro di responsabilita' n.  13  Ā«Protezione  civileĀ»  del  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2.  L'acquisto  delle  insegne  e'  a  carico   della   persona   o
dell'organismo insigniti, fatti salvi i conferimenti alla  memoria  e
quelli legati alla cortesia internazionale, i cui oneri  gravano  sui
fondi di cui al comma 1. 
  3. La realizzazione delle insegne delle  attestazioni  di  pubblica
benemerenza deve rispettare scrupolosamente  le  specifiche  tecniche
contenute nelle tavole allegate al successivo decreto  del  Capo  del
dipartimento. 
  4. Dal presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.