Art. 7 Oneri 1. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla distribuzione dei diplomi gravano sulla pertinente unita' previsionale di base del centro di responsabilita' n. 13 Ā«Protezione civileĀ» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. L'acquisto delle insegne e' a carico della persona o dell'organismo insigniti, fatti salvi i conferimenti alla memoria e quelli legati alla cortesia internazionale, i cui oneri gravano sui fondi di cui al comma 1. 3. La realizzazione delle insegne delle attestazioni di pubblica benemerenza deve rispettare scrupolosamente le specifiche tecniche contenute nelle tavole allegate al successivo decreto del Capo del dipartimento. 4. Dal presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.