Art. 2 Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico viene effettuato con procedura informatizzata che prevede la trasmissione dalle Regioni al Dipartimento della Protezione Civile dei resoconti annuali delle attivita' secondo i modelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.