Art. 2 
 
  Il monitoraggio degli interventi  finanziati  con  le  risorse  del
Fondo per la prevenzione del rischio  sismico  viene  effettuato  con
procedura informatizzata che prevede la trasmissione dalle Regioni al
Dipartimento della Protezione  Civile  dei  resoconti  annuali  delle
attivita' secondo i modelli riportati  nell'allegato  1  al  presente
decreto, che ne costituisce parte integrante.