Art. 3 
 
  Le Regioni, indipendentemente dall'entita' del contributo  erogato,
vigilano sul rispetto di  quanto  prescritto  dall'art.  9,  comma  4
dell'OPCM 4007/2012, a cui si rifa' l'art. 1, comma 1 del decreto del
Capo Dipartimento della Protezione Civile  n.  4645  del  16  ottobre
2012, in  merito  agli  interventi  di  miglioramento  sismico:  tali
interventi, per i  quali  le  vigenti  norme  tecniche  prevedono  la
valutazione  della  sicurezza  prima  e  dopo  l'intervento,   devono
raggiungere un valore minimo del rapporto capacita'/domanda  pari  al
60% e, comunque, un aumento della capacita' non inferiore al  20%  di
quella corrispondente all'adeguamento sismico. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 aprile 2014 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli 

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari  esterni,
Reg.ne - Prev. n. 1879