IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il d.P.C.M. del 22 novembre 2010 recante «disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il d.P.C.M. del 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», modificato dal d.P.C.M. 21 ottobre 2013; Visto l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»; Visto, in particolare, il comma 1 dell'articolo 5-bis del sopra citato decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, il quale, al fine di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, ha incrementato il suddetto Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' per l'anno 2013 e per l'anno 2014 rispettivamente di euro 10.000.000,00 e di euro 7.000.000,00 e ha disposto il finanziamento del fondo stesso nella misura di euro 10.000.000,00 a decorrere dall'anno 2015; Visto il successivo comma 2 del medesimo articolo 5-bis, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso articolo 5-bis, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione, nonche' della necessita' di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 2009; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; Vista la nota n. DPO 00011722 del 13 dicembre 2013, con la quale il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali pro tempore con delega alle Pari opportunita', a seguito della richiesta dei rappresentanti delle regioni di procedere all'erogazione delle risorse relative agli anni 2013 e 2014, previste dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n.93 del 2013, in un'unica soluzione, ha chiesto all'Assessore della Regione Liguria, in qualita' di coordinatore della VIII Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di trasmettere la documentazione utile al fine di procedere al riparto delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 5-bis; Vista la nota n.PG/2014/29514 dell'11 febbraio 2014 con la quale il suddetto Assessore della Regione Liguria ha trasmesso al citato Vice Ministro i criteri, concordati e approvati in data 5 febbraio 2014 dalla citata VIII Commissione Politiche sociali, riguardanti il riparto delle risorse finanziarie relative agli anni 2013 e 2014, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. 15176 del 10 luglio 2014, con cui il citato Dicastero fa presente che lo stanziamento previsto dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, di 7 milioni di curo e' stato ridotto, in applicazione dell'articolo 2 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi" e dall'articolo 16 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 concernente "Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'importo complessivo pari ad euro 550.615,00; Considerato che occorre procedere alla ripartizione delle risorse, in un'unica soluzione, previste dal citato articolo 5-bis di euro 10.000.000,00 per l'anno 2013 e di euro 7.000.000,00 per l'anno 2014, ridotte ad euro 6.449.385,00, giusta la nota sopra citata del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Acquisita in data 10 luglio 2014 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto della riduzione delle risorse finanziarie suddetta per l'esercizio finanziario 2014; Acquisita, nella seduta del 17 luglio 2014, la presa d'atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle tabelle di ripartizione delle risorse alle Regioni, rimodulate a seguito della sopracitata riduzione delle risorse per l'anno 2014; Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate, secondo le tabelle allegate, per la somma complessiva di euro 16.449.385,00 gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'", da destinare al finanziamento per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Per Centri antiviolenza si intendono i centri che svolgono attivita' di accoglienza, orientamento, assistenza psicologica e legale, promossi da: a) Enti locali, in forma singola o associata; b) Associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; c) Soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, di intesa, o in forma consorziata. 2. Per Case rifugio si intendono le strutture residenziali che offrono ospitalita' alle donne vittime di' violenza e ai loro figli. Tali strutture, alle quali e' garantito l'anonimato, sono gestite con il supporto stabile di personale e sono promosse da: a) Enti locali, in forma singola o associata; b) Associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; c) Soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, di intesa, o in forma consorziata.