Art. 2 Criteri di riparto 1. In attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede, in fase di prima attuazione, a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' stanziate per gli anni 2013 e 2014 in unica soluzione, in base ai criteri forniti dalle Regioni con nota del 5 febbraio 2014. 2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 pari ad euro 10.000.000,00 per il 2013 e pari ad euro 6.449.385,00 per il 2014 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri: a) il 33%, dell'importo complessivo di euro 16.449,385,00 pari alla somma di euro 5.428.297,05, e' destinato per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio, come stabilito dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119; b) la rimanente somma pari ad euro 11.021.087,95 e' suddivisa nella misura dell'80% (pari ad euro 8.816.870,35) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali gia' operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della programmazione regionale nella misura del 10 % (pari ad euro 1.102.108,80) per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione e nella misura del 10% (pari ad euro 1.102.108,80) per il finanziamento delle case rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione, di cui all'articolo 5-bis, comma 2, rispettivamente b) e c), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. 3. Il riparto delle risorse finanziarie, di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pari ad euro 5.428.297,05, si basa sul numero della popolazione di ciascuna regione e Provincia autonoma, sul numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio esistenti per ciascuna regione e Provincia autonoma rapportati alla mediana pari ad 1,79 stimando un centro antiviolenza per ogni 400.000 abitanti, secondo la tabella 2. 4. Il riparto delle risorse finanziarie, di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pari ad euro 11.021.087,95, per quanto riguarda 1'80% e il 10% sia per i centri antiviolenza sia per le case rifugio esistenti, e' basato sui dati forniti da ciascuna regione e Provincia autonoma, secondo la tabella 1.