Art. 3 Attivita' delle Regioni e del Governo 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5-bis, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, le Regioni presentano, in fase di prima attuazione, entro il 30 marzo 2015, una relazione al Dipartimento per le pari opportunita' concernente le iniziative adottate nell'anno precedente per contrastare la violenza contro le donne a valere sulle risorse finanziarie ripartite al fine di dare attuazione all'articolo 5-bis, comma 7, del decreto-legge n.93 del 2013. 2. Al fine del riparto a regime delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', che tenga conto di un'efficace tempistica, le Regioni e le Province autonome trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita' - Presidenza del Consiglio dei Ministri - le delibere adottate dalla Giunta regionale e dagli organi indicati dai rispettivi ordinamenti .regionali per gli interventi di cui all'articolo 2 del presente decreto, il monitoraggio dei trasferimenti delle risorse effettuati dalle Regioni e Province autonome e degli interventi finanziati con le risorse del presente decreto, nonche' i dati aggiornati sul numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio, entro il 31 gennaio 2015. 3. Il mancato utilizzo delle risorse secondo le modalita' del presente decreto, da parte degli enti destinatari, entro l'esercizio finanziario 2014, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'. 4. Con successiva Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire in sede di Conferenza Unificata entro il 2014, sono stabiliti i requisiti minimi necessari che i Centri antiviolenza e le Case rifugio devono possedere anche per poter accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge del 15 ottobre 2013, n. 119. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa verifica da parte dei competenti organi di controllo. Roma, 24 luglio 2014 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: Delrio Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, reg.ne - succ. n. 2252