IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), che prevede che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, si definiscono i compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 25, 56 e 58, che prevedono rispettivamente, l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze in Dipartimenti, le attribuzioni e l'organizzazione interna dello stesso; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante il «Regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»; Visto l'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, concernente «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori», che ha previsto la soppressione delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2010 relativo alla riallocazione delle funzioni svolte dalle soppresse direzioni territoriali dell'economia e delle finanze; Visto il decreto ministeriale del 5 luglio 2012 di individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», ed in particolare l'art. 23-quinquies che dispone tra l'altro, al comma 1, lettere a) e b) la riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale del 20% e del 10% della spesa complessiva relativa al personale non dirigenziale, nonche' il comma 5 che fissa i principi relativi alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto altresi' l'art. 23-quater del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha disposto, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, comma 406, che ha prorogato il termine di cui all'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al 28 febbraio 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che prevede che, con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare si provveda, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di 573; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», ed in particolare l'art. 2 che prevede che le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito dagli interventi di riorganizzazione di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, provvedano al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ed in particolare l'art. 21 che prevede, tra l'altro, la soppressione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze; Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a delineare il nuovo assetto organizzativo degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Dipartimento del Ministero e la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale; Sentite le organizzazioni sindacali; Su proposta dei capi Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto individua, nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, le unita' organizzative di livello dirigenziale non generale e ne definisce i compiti ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.