Art. 7 Ragionerie territoriali dello Stato 1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono costituite da 87 uffici dirigenziali non generali. Con successivo decreto ministeriale, in attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, e' individuata l'articolazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e sono attribuite le relative competenze. Fino all'emanazione del citato decreto, continuano ad operare i preesistenti uffici. 2. Il decreto di cui al comma 1 e' finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) rafforzamento dell'efficacia nell'espletamento delle attivita' di controllo e di monitoraggio della spesa da realizzarsi anche attraverso un riparto delle competenze orientato alla concentrazione presso alcune Ragionerie territoriali dello Stato di funzioni che non richiedono il massimo decentramento amministrativo, in termini di diffusione del controllo territoriale e di necessita' di rapporto diretto con l'utenza, con conseguente dimensionamento delle risorse umane e strumentali in modo da costituire una rete territoriale composta da Ragionerie territoriali di maggiori dimensioni, nei capoluoghi di regione, caratterizzate da una piu' ampia estensione delle competenze, e Ragionerie territoriali locali, di minori dimensioni, caratterizzate da un maggiore grado di specializzazione e dal mantenimento del necessario rapporto diretto con l'utenza; b) potenziamento del ruolo delle Ragionerie territoriali dello Stato quali organismi di controllo in materia di analisi e valutazione della spesa pubblica, conferendo preminenza a tale ruolo rispetto alle altre attribuzioni e sviluppando nuove tecniche e modalita' di controllo, in particolare, nell'ambito dell'utilizzo dei Fondi europei; c) raggiungimento di una maggiore efficienza allocativa e di una ulteriore razionalizzazione degli spazi utilizzati, con la realizzazione di conseguenti risparmi di spesa, anche mediante la condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali, e in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione finanziaria, nell'ottica della creazione di poli logistici territoriali unitari; d) previsione di strumenti di raccordo e di collegamento tra gli uffici territoriali e quelli centrali del dipartimento finalizzati ad un piu' immediato coordinamento delle attivita'; e) previsione di un dimensionamento delle dotazioni organiche su base regionale. 3. Sono soppresse le 10 sedi provinciali individuate nella tabella allegata al presente decreto. Entro il 1° febbraio 2015 si procede alla riallocazione del personale in servizio presso le sedi soppresse nonche' al rilascio degli immobili in locazione passiva.