Art. 7 
 
 
                 Ragionerie territoriali dello Stato 
 
  1. Le Ragionerie territoriali dello Stato  sono  costituite  da  87
uffici   dirigenziali   non   generali.   Con   successivo    decreto
ministeriale, in attuazione dell'art. 18 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n.  67,  e'  individuata
l'articolazione delle Ragionerie  territoriali  dello  Stato  e  sono
attribuite le relative competenze.  Fino  all'emanazione  del  citato
decreto, continuano ad operare i preesistenti uffici. 
  2. Il decreto di cui al comma 1 e' finalizzato al conseguimento dei
seguenti obiettivi: 
  a) rafforzamento dell'efficacia nell'espletamento  delle  attivita'
di controllo e di  monitoraggio  della  spesa  da  realizzarsi  anche
attraverso un riparto delle competenze orientato alla  concentrazione
presso alcune Ragionerie territoriali dello Stato di funzioni che non
richiedono il massimo decentramento  amministrativo,  in  termini  di
diffusione del controllo territoriale e  di  necessita'  di  rapporto
diretto con l'utenza, con conseguente dimensionamento  delle  risorse
umane e strumentali in  modo  da  costituire  una  rete  territoriale
composta da  Ragionerie  territoriali  di  maggiori  dimensioni,  nei
capoluoghi di regione, caratterizzate da una  piu'  ampia  estensione
delle  competenze,  e  Ragionerie  territoriali  locali,  di   minori
dimensioni, caratterizzate da un maggiore grado di specializzazione e
dal mantenimento del necessario rapporto diretto con l'utenza; 
  b) potenziamento del  ruolo  delle  Ragionerie  territoriali  dello
Stato  quali  organismi  di  controllo  in  materia  di   analisi   e
valutazione della spesa pubblica, conferendo preminenza a tale  ruolo
rispetto alle altre  attribuzioni  e  sviluppando  nuove  tecniche  e
modalita' di controllo, in particolare, nell'ambito dell'utilizzo dei
Fondi europei; 
  c) raggiungimento di una maggiore efficienza allocativa  e  di  una
ulteriore  razionalizzazione   degli   spazi   utilizzati,   con   la
realizzazione di conseguenti risparmi di  spesa,  anche  mediante  la
condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni  statali,
e in particolare, con  le  altre  articolazioni  dell'amministrazione
finanziaria,  nell'ottica   della   creazione   di   poli   logistici
territoriali unitari; 
  d) previsione di strumenti di raccordo e di  collegamento  tra  gli
uffici territoriali e quelli centrali del dipartimento finalizzati ad
un piu' immediato coordinamento delle attivita'; 
  e) previsione di un dimensionamento delle  dotazioni  organiche  su
base regionale. 
  3. Sono soppresse le 10 sedi provinciali individuate nella  tabella
allegata al presente decreto. Entro il 1° febbraio  2015  si  procede
alla riallocazione del personale in servizio presso le sedi soppresse
nonche' al rilascio degli immobili in locazione passiva.