Art. 3 Disabilita' gravissime 1. Le regioni, in coerenza con quanto disposto ai commi 199 e 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzano le risorse ripartite in base al presente decreto prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 30%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilita' gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Per persone in condizione di disabilita' gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es.: gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, gravissime disabilita' psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, etc.). 2. Le regioni si impegnano a verificare la coerenza della definizione di disabilita' gravissima di cui al comma 1 con l'eventuale disciplina regionale in materia e a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali eventuali problematicita' riscontrate. Le regioni comunicano altresi' il numero di persone assistite in condizione di disabilita' gravissima per tipologia di disabilita'. Laddove emerga la necessita' di garantire maggiore omogeneita' a livello nazionale nella individuazione della persone con disabilita' gravissima, con successivo accordo in sede di Conferenza unificata sono adottate le necessarie ulteriori specificazioni della definizione di cui al comma 1.