Art. 3 
 
 
                       Disabilita' gravissime 
 
  1. Le regioni, in coerenza con quanto disposto ai commi 199  e  200
dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  utilizzano  le
risorse ripartite in base al  presente  decreto  prioritariamente,  e
comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 30%, per
interventi  a  favore  di  persone  in  condizione   di   disabilita'
gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle  persone  affette  da
sclerosi  laterale  amiotrofica.  Per  persone   in   condizione   di
disabilita'  gravissima,  ai  soli  fini  del  presente  decreto,  si
intendono  le  persone  in  condizione  di  dipendenza   vitale   che
necessitano a domicilio di assistenza continua  nelle  24  ore  (es.:
gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa  la
sclerosi laterale amiotrofica, gravissime disabilita' psichiche multi
patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, etc.). 
  2.  Le  regioni  si  impegnano  a  verificare  la  coerenza   della
definizione  di  disabilita'  gravissima  di  cui  al  comma  1   con
l'eventuale  disciplina  regionale  in  materia  e  a  comunicare  al
Ministero  del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   eventuali
problematicita' riscontrate. Le regioni comunicano altresi' il numero
di persone assistite in  condizione  di  disabilita'  gravissima  per
tipologia di disabilita'. Laddove emerga la necessita'  di  garantire
maggiore omogeneita' a livello nazionale nella  individuazione  della
persone con disabilita' gravissima, con successivo accordo in sede di
Conferenza  unificata   sono   adottate   le   necessarie   ulteriori
specificazioni della definizione di cui al comma 1.