Art. 5 
 
 
                      Erogazione e monitoraggio 
 
  1.  Le  regioni  comunicano  le  modalita'  di   attuazione   degli
interventi di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto, tenuto
conto di quanto disposto all'art. 3, comma 1. La programmazione degli
interventi  si  inserisce  nella  piu'  generale  programmazione  per
macro-livelli e obiettivi di  servizio  delle  risorse  afferenti  al
Fondo nazionale  per  le  politiche  sociali,  secondo  le  modalita'
specificate con il relativo decreto  di  riparto.  Il  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali  procedera'  all'erogazione  delle
risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta
giorni dalla ricezione del programma attuativo, la  coerenza  con  le
finalita' di cui all'art. 2. 
  2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse  di  cui
all'art. 1, nonche' la destinazione  delle  stesse  al  perseguimento
delle finalita' di cui all'art. 2, anche alla luce degli obblighi  di
trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  nelle  forme  e  nei   modi   previamente
concordati,  tutti  i  dati  necessari  al  monitoraggio  dei  flussi
finanziari e, nello  specifico,  i  trasferimenti  effettuati  e  gli
interventi finanziati con le risorse del  Fondo  stesso,  nonche'  le
procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria  nella
programmazione degli interventi. Fermo restando  quanto  previsto  al
comma 1, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve
essere  comunque  preceduta  dalla   rendicontazione   sull'effettiva
attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno
precedente il presente decreto. 
  3. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e
la rendicontazione degli interventi, ai sensi del  presente  decreto,
le regioni e le province  autonome  si  impegnano  ad  alimentare  il
Sistema informativo nazionale per la non autosufficienza (SINA)  gia'
in avanzata fase di sperimentazione, come primo  modulo  del  Sistema
informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21,  della  legge  8
novembre 2000, n. 328, nella prospettiva dell'integrazione dei flussi
informativi  con  quelli  raccolti  dal  Nuovo  sistema   informativo
sanitario, ai sensi  dell'art.  16,  comma  3,  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35 e  ferma  restando  l'adozione  dei  provvedimenti
necessari allo scambio di dati di cui ai commi 1  e  3  del  medesimo
articolo.