Art. 5 Erogazione e monitoraggio 1. Le regioni comunicano le modalita' di attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto, tenuto conto di quanto disposto all'art. 3, comma 1. La programmazione degli interventi si inserisce nella piu' generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo le modalita' specificate con il relativo decreto di riparto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procedera' all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalita' di cui all'art. 2. 2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1, nonche' la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonche' le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto. 3. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi del presente decreto, le regioni e le province autonome si impegnano ad alimentare il Sistema informativo nazionale per la non autosufficienza (SINA) gia' in avanzata fase di sperimentazione, come primo modulo del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella prospettiva dell'integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo.