Art. 6 Progetti sperimentali in materia di vita indipendente 1. A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziate, per 10.000.000 di euro, azioni di natura sperimentale volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita', adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attivita' n. 3, «Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella societa'». Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.