Art. 6 
 
 
        Progetti sperimentali in materia di vita indipendente 
 
  1. A valere sulla  quota  del  Fondo  per  le  non  autosufficienze
destinata al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  sono
finanziate, per 10.000.000 di euro,  azioni  di  natura  sperimentale
volte  all'attuazione  del  Programma  di  azione  biennale  per   la
promozione  dei  diritti   e   l'integrazione   delle   persone   con
disabilita', adottato con decreto del Presidente della  Repubblica  4
ottobre 2013, relativamente alla linea di attivita' n. 3, «Politiche,
servizi  e  modelli  organizzativi  per  la   vita   indipendente   e
l'inclusione nella societa'». Le risorse sono attribuite ai territori
coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e  delle
Province autonome sulla base di linee guida  adottate  dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.