IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, i commi 34-36, concernenti la disciplina dei tirocini d'orientamento e formativi; Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della questione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», e, in particolare, l'art. 2, comma 5-bis, che, al fine di sostenere la tutela del settore dei beni culturali, istituisce, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato «Fondo mille giovani per la cultura», destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attivita' e dei servizi per la cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di eta'; Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante «Linee-guida in materia di tirocini», sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013; Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, devono essere definiti i criteri e le modalita' di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura»; Ritenuto che la dotazione del Fondo straordinario di cui all'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non consente l'attivazione di mille tirocini formativi e di orientamento e che la dicitura «Fondo mille giovani per la cultura» va necessariamente intesa come indicativa di un auspicio e della possibilita' di erogare in futuro ulteriori risorse al Fondo, come disposto dall'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83; Ritenuto quindi, anche in considerazione della necessita' di promuovere attivita' formativa di alto livello nel settore dei beni e delle attivita' culturali, di impiegare le prime risorse del Fondo straordinario di cui all'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per tirocini formativi e di orientamento destinati a 150 giovani particolarmente qualificati; Ritenuto pertanto, al fine di attrarre i giovani piu' capaci e meritevoli, di parametrare l'indennita' per la partecipazione al programma di tirocini formativi e di orientamento all'importo delle borse di dottorato nelle universita' italiane, stabilendone percio' l'entita' nella misura di 1.000 euro lordi, comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa; Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», e, in particolare, l'art. 1, che prevede l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per la cultura di cui al progetto «Mille giovani per la cultura»: a) nell'ambito del piano strategico elaborato dall'Unita' «Grande Pompei», nonche' a supporto delle attivita' della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli e della Reggia di Caserta (commi 6 e 10); b) nell'ambito del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche (comma 13); Ritenuto quindi necessario, nell'attivazione dei tirocini prevista dal citato decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, rispondere alle esigenze particolari e urgenti di tutela e valorizzazione dei siti di Pompei, Ercolano e Stabia e delle residenze Borboniche, e con specifico riferimento al complesso della Reggia di Caserta nell'ambito del progetto di riassegnazione degli spazi e di restituzione alla sua destinazione culturale, educativa e museale, di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, che prevede il ricorso ai giovani tirocinanti del «Fondo mille giovani per la cultura» per la realizzazione di tale progetto; Ritenuto necessario attivare i tirocini anche nell'ambito dei programmi di intervento in aree colpite da calamita' naturali, con particolare riguardo alle regioni Abruzzo, e nello specifico della citta' di L'Aquila, ed Emilia-Romagna, nelle quali sono tuttora in corso operazioni di recupero e restauro del patrimonio storico-artistico, anche al fine di accelerare il ripristino del servizio di fruizione pubblica e di potenziare l'offerta culturale; Ritenuto necessario altresi' attivare i tirocini anche per promuovere attivita' formativa nei settori degli archivi e delle biblioteche nell'intero territorio nazionale, settori in condizione di particolare sofferenza, e per i quali, anche alla luce della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2014, per la declassifica e per il versamento straordinario di documenti all'Archivio centrale dello Stato, e' divenuta necessaria e urgente la formazione di nuove risorse specializzate; Decreta: Art. 1 Attivazione del «Fondo mille giovani per la cultura» 1. L'accesso al Fondo straordinario di cui all'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, avviene sulla base dei criteri e delle modalita' individuate dal presente decreto. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito Ministero, promuove tirocini formativi e di orientamento per 150 giovani fino a ventinove anni di eta', che saranno utilizzati per la realizzazione di progetti specifici, finalizzati a sostenere attivita' di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, presso: a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e l'Unita' «Grande Pompei» (50 giovani) e la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli e della Reggia di Caserta (20 giovani) - bando n. 1; b) la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo (15 giovani) e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna (15 giovani) - bando n. 2; c) (bando n. 3) l'Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato presenti sul territorio nazionale, nonche' presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze (50 giovani) - bando n. 3.