Art. 4 Procedura selettiva 1. La selezione avviene per titoli e colloquio. 2. I seguenti titoli, con i relativi punteggi, sono considerati valutabili ai fini della prima selezione dei tirocinanti: a) laurea: 110 e lode - punti 14; 110 - punti 12; 109 - punti 10; 108 - punti 8; 107 - punti 4; 106 - punti 2; b) titoli di studio universitari o post-universitari, ivi inclusi i diplomi delle scuole di specializzazione nelle materie oggetto della selezione: fino a 20 punti; c) titolo di dottore di ricerca nelle materie oggetto della selezione: 30 punti; d) diplomi rilasciati dalle scuole operanti presso gli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo: fino a 20 punti; e) periodi di tirocinio o periodi di collaborazione nel settore dei beni e delle attivita' culturali: fino a 20 punti; f) pubblicazioni: fino a 20 punti. I titoli devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di partecipazione. 3. Sono ammessi alla fase successiva i candidati che hanno conseguito il punteggio piu' elevato, in un numero pari al triplo del contingente previsto da ciascun bando; sono altresi' ammessi alla seconda fase tutti i candidati che si collocano a parita' di punteggio per titoli nell'ultimo posto utile in ciascuna graduatoria. 4. I candidati di cui alle graduatorie del precedente comma sono ammessi a sostenere un colloquio volto ad accertare le conoscenze e competenze con riguardo alle attivita' oggetto dello specifico progetto. Il colloquio attribuisce fino a un massimo di 50 punti. 5. Al termine della procedura di selezione, i candidati che, in base alla somma del punteggio derivante dai titoli e del punteggio conseguito a seguito del colloquio, raggiungono un punteggio utile in relazione al contingente previsto da ciascun avviso di selezione, sono ammessi al tirocinio. A parita' di punteggio conseguito in ciascuna graduatoria prevale, comunque, il candidato anagraficamente piu' giovane. 6. Le procedure di selezione dovranno concludersi entro 30 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle domande. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale del Ministero, ufficio responsabile del procedimento, accertata la regolarita' delle procedure, approva le graduatorie di merito. Ciascuna graduatoria e' pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini.