Art. 5 
 
 
                            Prerequisiti 
 
  1. La selezione dei tirocinanti e' effettuata previa verifica della
sussistenza in capo a ciascun candidato dei seguenti requisiti: 
    a)  limite  di  eta'  di  cui  all'art.  2,  comma   5-bis,   del
decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; 
    b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza degli Stati  membri
dell'Unione  europea,  ovvero  stato  di   familiare   di   cittadini
comunitari non avente la cittadinanza di uno  Stato  membro  che  sia
titolare  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, o cittadinanza di Paesi terzi e possesso del permesso  di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo  o  dello  status  di
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
    c) assenza di precedenti  penali  incompatibili  con  l'esercizio
delle attivita' da svolgere nell'ambito dei tirocini formativi di cui
all'art. 1 del presente decreto; 
  d) titolo di studio e votazione di cui all'art.  2,  comma  1,  del
presente decreto; 
  e) almeno un titolo di studio - tra  quelli  indicati  all'art.  4,
comma 2, lettere a), b), c)  e  d)  -  conseguito  entro  i  12  mesi
precedenti l'inizio del tirocinio.