Art. 7 
 
 
               Condizioni di svolgimento del tirocinio 
 
  1. La durata dei tirocini e' di sei mesi. 
  2.  Ai  tirocinanti  e'  corrisposta,  per  la  partecipazione   al
tirocinio, una indennita' mensile di importo pari a 1.000 euro lordi,
comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa. 
  3. Alla conclusione  del  programma  formativo,  e'  rilasciato,  a
coloro che lo abbiano portato a termine,  un  apposito  attestato  di
partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive  procedure
selettive nella Pubblica amministrazione. Il rilascio  dell'attestato
di partecipazione non comporta alcun obbligo di assunzione  da  parte
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  4.  I  tirocinanti  non  possono  ricoprire   i   ruoli   necessari
all'organizzazione  dell'Istituto  ospitante,   ne'   sostituire   il
personale del medesimo Istituto nei periodi di malattia, maternita' o
ferie. L'ammissione al tirocinio non da' luogo alla  costituzione  in
alcun modo di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  5. Al fine di sviluppare ulteriormente le iniziative e  i  percorsi
formativi,  possono  essere  stipulati  accordi  con  enti   pubblici
territoriali nonche' con le  Universita',  le  istituzioni  dell'Alta
formazione artistica e musicale (AFAM), gli istituti culturali e  gli
altri  enti  e  istituzioni  culturali,  nonche'  con  fondazioni   e
associazioni interessate  alla  tutela  ed  alla  valorizzazione  del
patrimonio culturale.