Art. 7 Condizioni di svolgimento del tirocinio 1. La durata dei tirocini e' di sei mesi. 2. Ai tirocinanti e' corrisposta, per la partecipazione al tirocinio, una indennita' mensile di importo pari a 1.000 euro lordi, comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa. 3. Alla conclusione del programma formativo, e' rilasciato, a coloro che lo abbiano portato a termine, un apposito attestato di partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive procedure selettive nella Pubblica amministrazione. Il rilascio dell'attestato di partecipazione non comporta alcun obbligo di assunzione da parte del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 4. I tirocinanti non possono ricoprire i ruoli necessari all'organizzazione dell'Istituto ospitante, ne' sostituire il personale del medesimo Istituto nei periodi di malattia, maternita' o ferie. L'ammissione al tirocinio non da' luogo alla costituzione in alcun modo di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 5. Al fine di sviluppare ulteriormente le iniziative e i percorsi formativi, possono essere stipulati accordi con enti pubblici territoriali nonche' con le Universita', le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali, nonche' con fondazioni e associazioni interessate alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.