Art. 8 
 
 
                        Normativa applicabile 
 
  1.  Per  quanto  non   disposto   dal   presente   decreto,   trova
applicazione,  anche  con  riferimento  alle  garanzie  assicurative,
quanto previsto dalle «Linee-guida in materia di tirocini»  approvate
con l'accordo del 24 gennaio  2013  tra  il  Governo,  le  regioni  e
province autonome di Trento e Bolzano. 
  2.  Le  risorse  finanziarie,  necessarie  per  la  promozione  dei
tirocini di  formazione  e  orientamento  indicati  all'art.  1,  non
possono superare i limiti dello stanziamento  previsto  dall'art.  2,
comma 5-bis, il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  99.  Le   risorse
finanziarie  possono  essere  incrementate  anche  sulla  base  degli
apporti dei  soggetti  aderenti  agli  accordi  di  cui  al  comma  5
dell'art. 7 del presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. 
    Roma, 9 luglio 2014 
 
               Il Ministro dei beni e delle attivita' 
                       culturali e del turismo 
                            Franceschini 
 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. 3258