Art. 2 
 
  1. Gli interventi di cui al  precedente  art.  1  sono  subordinati
all'acquisizione della documentazione  antimafia  di  cui  al decreto
legislativo n. 159/2011. 
  2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M.  8  agosto  2000,  n.
593, e' data  facolta'  al  soggetto  proponente  di  richiedere  una
anticipazione  per  un  importo  massimo  del   30%   dell'intervento
concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati  la
stessa dovra' essere garantita da  fideiussione  bancaria  o  polizza
assicurativa di pari importo. 
  3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca,
ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione
per ciascun soggetto proponente del costo ammesso  e  della  relativa
quota di contributo. 
  4. Le date di inizio e di fine delle attivita' progettuali potranno
essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare  MIUR  n.
5172 del 6 agosto 2009.