IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo  14  dicembre  1992,  n.  507  recante
«Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il  ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi  medici
impiantabili attivi» e  successive  modificazioni  e  in  particolare
l'art. 7, comma 6, che limita ad alcune strutture sanitarie l'impiego
dei dispositivi destinati ad indagini cliniche, secondo le  procedure
e modalita' fissate con decreto del Ministero della  salute,  sentito
il Consiglio superiore di  sanita',  prevedendo  che  con  le  stesse
modalita'  siano  individuate  ulteriori  strutture  ove  si  possono
impiegare i predetti dispositivi; 
  Vista la legge 20 marzo  1975,  n.  70  recante  «Disposizioni  sul
riordinamento degli enti  pubblici  e  del  rapporto  di  lavoro  del
personale dipendente» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833  recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  21  dicembre  1999,  n.  517  recante
«Disciplina  dei  rapporti  fra  servizio  sanitario   nazionale   ed
universita', a norma dell'art. 6 della legge  30  novembre  1998,  n.
419» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  37  recante:
«Attuazione della direttiva  2007/47/CE  che  modifica  le  direttive
90/385/CEE per  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  stati
membri relative ai dispositivi medici impiantabili  attivi,  93/42/CE
concernente i dispositivi medici e  98/8/CE  relativa  all'immissione
sul mercato dei biocidi»; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1992 recante
«Elenco delle alte specialita' e fissazione dei  requisiti  necessari
alle strutture sanitarie per  l'esercizio  delle  attivita'  di  alta
specialita'», pubblicato nella G.U.  serie  generale  n.  26  del  1°
febbraio 1992; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze  12  maggio  2006,  recante
«Requisiti  minimi   per   l'istituzione,   l'organizzazione   e   il
funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche  dei
medicinali», pubblicato sulla G.U.  serie  generale  n.  194  del  22
agosto 2006; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 7 novembre 2008 recante Modifiche  ed  integrazioni
ai decreti 19 marzo 1998, recante «Riconoscimento della idoneita' dei
centri per la sperimentazione clinica dei medicinali», 8 maggio  2003
recante «Uso terapeutico di medicinale sottoposto  a  sperimentazione
clinica»  e  12   maggio   2006   recante   «Requisiti   minimi   per
l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici
per le sperimentazioni cliniche  dei  medicinali»,  pubblicato  nella
G.U. serie generale del 6 aprile 2009, n. 80; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013  recante
«Criteri per la composizione e il funzionamento dei  comitati  etici»
pubblicato nella G.U. serie generale del 24 aprile 2013, n. 96; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2  agosto  2005  recante
«Modalita' di presentazione  della  documentazione  per  notifica  di
indagine clinica con dispositivi medici», pubblicato nella G.U. serie
generale del 9 settembre 2005, n. 210; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7  agosto  2012  recante
«Aggiornamento degli importi delle  tariffe  e  dei  diritti  per  le
prestazioni rese a richiesta ed  utilita'  di  soggetti  interessati»
pubblicato nella G.U. serie generale del 10 ottobre 2012, n. 237; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 12  marzo  2013  recante
«Limiti, condizioni e strutture presso cui  e'  possibile  effettuare
indagini cliniche di dispositivi medici, ai sensi  dell'art.  14  del
decreto  legislativo  24  febbraio   1997,   n.   46   e   successive
modificazioni» pubblicato sulla G.U. serie  generale  del  14  maggio
2013, n. 111; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita' in data 9 luglio 2013; 
  Considerata la necessita' di  individuare  modalita',  procedure  e
condizioni nel rispetto dei quali, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del
decreto  legislativo  14  dicembre   1992   n.   507   e   successive
modificazioni, le strutture gia' previste e  le  ulteriori  strutture
individuate possono impiegare dispositivi impiantabili attivi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Condizioni  generali  per  lo  svolgimento   di   indagini   cliniche
         riguardanti dispositivi medici impiantabili attivi 
 
  1. Al fine  di  garantire  la  tutela  della  salute  dei  soggetti
coinvolti, le indagini cliniche riguardanti i dispositivi medici  non
marcati CE di cui all'art. 7  del  decreto  legislativo  14  dicembre
1992, n.  507  e  successive  modifiche,  devono  essere  svolte  nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7,  comma  5  del  citato
decreto legislativo che recita  «le  indagini  cliniche  sono  svolte
secondo le disposizioni dell'allegato 7».